01/10/2020 – Soccorso finanziario impossibile per le partecipate in liquidazione

Soccorso finanziario impossibile per le partecipate in liquidazione
di Stefano Pozzoli
 
 
 
In breve
L’aiuto, afferma dice la Corte dei Conti, è ammissibile solo provando che è finalizzato al concreto riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società
 
Un quesito della Regione Basilicata offre l’occasione alla Sezione della Corte dei Conti competente di trattare sulla ammissibilità di un “soccorso finanziario” nel caso di società, o ente, in liquidazione. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Basilicata, con deliberazione 157/2020 depositata in questi giorni affronta il tema in modo chiaro e puntuale, iniziando con una ricostruzione delle disposizioni in materia. Il Testo unico delle partecipate, all’articolo 14, condiziona la possibilità per gli enti soci di procedere a un aumento di capitale di una società in difficoltà al fatto che venga approvato un «piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte» (articolo 14, comma 4). Nel caso in cui vi siano perdite per tre esercizi consecutivi sussiste il divieto, per le pubbliche amministrazioni socie, di sottoscrivere aumenti di capitale, salvo che «le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni» (comma 5).

 

 
 

 

 

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