01/10/2020 – Occorre un apposito atto deliberativo per l’adeguamento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Occorre un apposito atto deliberativo per l’adeguamento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
 
Gentilissimi, vi invio un mio contributo relativamente all’adeguamento delle indennità dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 di seguito alla recente deliberazione della Corte dei conti della Lombardia.

Qualora lo riteniate interessante per la pubblicazione…

Distinti saluti

Alberico Ambrosini

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Occorre un apposito atto deliberativo per l’adeguamento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
 
*da corteconti.it
 
È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con deliberazione 129/2020/PAR, si è recentemente pronunciata sulla materia dell’adeguamento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e sulla sua decorrenza.
L’art. 57-quater, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), infatti, aveva introdotto il comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in virtù del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. La Corte dei conti lombarda, già con deliberazione n.67/2020, aveva evidenziato che sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater fosse rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative bis non poteva operare ex lege, ma costituiva una espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente.
La norma, infatti, non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, e pertanto occorre l’adozione di un provvedimento del comune per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa.
L’art 57 quater comma 2 del predetto D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola. Successivamente con decreto interministeriale, adottato il 23 luglio 2020, ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. Il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 – “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”. L’allegato A di tale decreto quantifica, per fascia demografica di appartenenza del comune , l’importo annuo spettante al singolo Ente, quale contributo di partecipazione del Ministero dell’interno alla maggiore spesa necessaria per l’incremento dell’indennità in parola a decorrere dal 2020.
Quindi, con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50%sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito.
La disposizione del decreto fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.
Conclude, quindi, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia che, ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’ Ente, l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa.
 
Dott. Alberico Ambrosini
Funzionario amministrativo contabile
Consiglio regionale dell’Abruzzo
 
 

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