01/10/2020 – Iva: la Corte di Giustizia interviene sul trattamento fiscale di una strada comunale ampliata da una impresa per svolgere la propria attività

Iva: la Corte di Giustizia interviene sul trattamento fiscale di una strada comunale ampliata da una impresa per svolgere la propria attività
30 Set, 2020 by Redazione
 
Corte di Giustizia Ue, Sentenza 16 settembre 2020, n. C-528/19
 
Con la corposa Sentenza in commento la Corte di Giustizia Ue ha esaminato il caso di una impresa che si occupa dello sfruttamento di una cava di calcare, che ha realizzato in favore di un Comune un intervento di ampliamento di una strada comunale per poter svolgere la propria attività economica (passaggio di automezzi pesanti), strada che comunque risulta aperta gratuitamente a tutta la collettività.
Le questioni riguardavano la possibilità per l’impresa di detrarsi l’Iva sulle spese sostenute per realizzare detta strada, la natura o meno di corrispettivo ai fini Iva della concessione unilaterale da parte dell’Amministrazione dello stato membro a sfruttare la cava, ed infine la riconducibilità dei lavori di ampliamento della strada comunale ad una operazione, sempre ai fini dell’Iva, di cessione onerosa nei confronti del Comune.
A tal riguardo, la Corte di Giustizia Ue ha sancito, in estrema sintesi, quanto segue:
1) l’art. 17, paragrafo 2, lett. a), della VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo (nella fattispecie l’impresa che si occupa dello sfruttamento di una cava di calcare) ha diritto a detrarre l’Iva assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un Comune qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica (traffico di automezzi pesanti) quanto dal pubblico (in quanto strada aperta gratuitamente a tutti), nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo;
2) l’art. 2, paragrafo 1, della medesima VI Direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione allo sfruttamento della citata cava, concessa unilateralmente dall’Amministrazione dello Stato membro (nella fattispecie la Germania), non costituisce il corrispettivo ottenuto dal soggetto passivo che ha effettuato i lavori di ampliamento della strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima Direttiva;
3) l’art. 5, paragrafo 6, della medesima VI Direttiva, deve essere interpretato nel senso che i suddetti lavori, effettuati a favore del Comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un’operazione che dev’essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.
di Francesco Vegni

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