01/10/2020 – Come funzionano i controlli preventivi di legittimità

Come funzionano i controlli preventivi di legittimità
CORTE DEI CONTI 30/09/2020
 
Come funzionano i controlli preventivi di legittimità*
Quali controlli svolge la Corte dei conti?

La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge: 

• un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;

• un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;

• un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Qual è lo scopo del controllo?

Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge.

Il controllo sulla gestione, invece, serve a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

Quali sono gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità?

La Corte dei conti, in base alla Costituzione, accerta che gli atti dell’esecutivo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità:

• provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400);

• atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali,

• le direttive generali per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa;

• atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

• provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o di assegnazione dei fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui sopra;

• provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

• decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi di qualunque importo; di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

• decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno di spese a carico degli esercizi successivi;

• atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

• decreti di cui all’art. 21, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (il terzo comma dell’art. 21 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 303 del 1999, relativo al riordino della Presidenza del Consiglio);

• atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

• atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con il decreto–legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il controllo è stato esteso agli atti relativi a consulenze ed incarichi.

Come si svolge il procedimento di controllo preventivo e quali sono i suoi termini temporali?

Il procedimento inizia con l’invio, da parte dell’Amministrazione proponente, dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti che lo esamina nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.

Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Se la Corte, invece, dubita della legittimità dell’atto, formula rilievo invitando l’Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d’ufficio in attesa della risposta.

La legge 20/1994, art. 3, c. 2, prevede che: “Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza”.

Per accelerare ulteriormente il compimento dell’azione amministrativa è intervenuto, da ultimo, l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) che prevede che “in ogni caso” gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità “divengono esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo” (salvo eccezionali ipotesi di sospensione conseguenti l’aver sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero in relazione all’atto, conflitto di attribuzione.).
In ipotesi specificamente previste dalla legge (art. 41, c. 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 con riferimento alle Delibere del CIPE relative all’approvazione delle fasi progettuali delle grandi infrastrutture; art. 33 della legge 189 del 2016, con riguardo ai provvedimenti di natura regolatoria e regolamentare adottati dal Commissario straordinario nominato per la ricostruzione post sismica a seguito degli eventi del 2016; art. 2, comma 4 del d.l. 19 del 25 marzo 2020 in materia di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid 10) il termine per l’esercizio del controllo preventivo è stato ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni, disposto per la generalità degli atti delle amministrazioni dello Stato.
Quindi non è vero che la Corte possa “bloccare” gli atti…
Come illustrato sopra, la Corte ha, al massimo, non più di complessivi sessanta giorni per svolgere l’istruttoria ed esaminare gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, fatto salvo il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
*Scheda a cura dell’Ufficio stampa

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