01/10/2020 – Calcolo delle capacità assunzionali

Lombardia, del. n. 125 – Calcolo delle capacità assunzionali
Pubblicato il 30 settembre 2020

 
Un  Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia assunzionale disposte dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 125/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno  precisato che:
-l’intento del legislatore è di stabilire una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale rispetto a quello previsto dall’art. 1, commi  557 quater e 562 della legge n. 296/2006 e che tale nuova modalità di calcolo non costituisce una deroga ai vincoli di spesa, pertanto gli enti non sono tenuti ad avere una doppia contabilità ai fini del calcolo delle proprie capacità assunzionali;
– in base al principio contabile n. 18, ovvero di prevalenza della sostanza sulla forma, la spesa complessiva del segretario comunale dovrà essere considerata spesa di personale dal comune capofila come anche dagli altri comuni aderenti alla convenzione;
– le norme assunzionali del sistema previgente, che non sono state abrogate dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, vanno con esse armonizzate, specie laddove stabiliscano diverse voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale; pertanto sarà responsabilità dell’ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma normativa in materia di capacità assunzionali.
Leggi la deliberazione

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