23/11/2020 Poteri del giudice amministrativo a fronte di una condotta oggettivamente ostativa alla realizzazione dell’assetto deciso nella convenzione urbanistica.Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 novembre 2020, n. 7072. In presenza di una condot

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 novembre 2020, n. 7072.

In presenza di una condotta della società promittente alienante, proprietaria di un terreno promesso in vendita ad un Comune – a mezzo di convenzione urbanistica – a fronte del riconoscimento di diritti edificatori, oggettivamente ostativa alla realizzazione dell’assetto degli interessi scolpito, con effetti obbligatori, nella convenzione urbanistica stessa (ove, in particolare, si prevedeva che il prezzo del bene, già fissato nel quantum, sarebbe stato corrisposto dal Comune mediante scomputo del relativo ammontare dall’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione per gli interventi edificatori contestualmente consentiti), il Giudice amministrativo adito dall’Ente ex art. 2932 c.c. ben può disporre, in difformità dalla lettera ma in conformità allo spirito, al senso ed alla finalità dell’accordo, lo scambio cosa – denaro, alla luce sia del risalente diritto del Comune di acquisire quanto ex adverso più volte formalmente promesso in cessione (dapprima nella convenzione, quindi con successivo comodato), sia del dovere di eseguire il negozio in buona fede (art. 1375 c.c.), disposizione espressiva di un principio fondamentale “in materia di obbligazioni e contratti” e, come tale, applicabile anche alle convenzioni lato sensu urbanistiche (e, in generale, agli accordi pubblico-privato)

Ha premesso la Sezione che nel caso sottoposto al suo esame che l’attuazione della convenzione è ancora materialmente e giuridicamente possibile. L’attuazione delle previsioni urbanistiche, ancora materialmente e giuridicamente possibile, implica l’attivazione della società gravata dell’onere, in senso tecnico-giuridico, di presentare un progetto, in assenza della quale la realizzazione del meccanismo negoziale era ed è irrimediabilmente frustrata (recte, unilateralmente impedita). In proposito, va sottolineato che la fase dell’esecuzione dell’accordo è retta dal dovere di buona fede (art. 1375 c.c.), disposizione espressiva di un principio fondamentale “in materia di obbligazioni e contratti” e, come tale, applicabile anche alle convenzioni lato sensu urbanistiche (e, in generale, agli accordi pubblico-privato) quale è quella de qua.

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