18/11/2020 – Iva: l’omessa Dichiarazione non inficia sul riconoscimento del credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza

Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25262

 

L’omessa Dichiarazione Iva non inficia sul riconoscimento del credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25262.

Nel caso in esame un contribuente Iva, in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, aveva contestato:

  • l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, Cpc., del fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella legittimità della detrazione del credito Iva, ancorché non risultante da dichiarazione annuale tempestivamente presentata, eppure evincibile dalla Comunicazione annuale dell’Iva e dalla contabilità regolarmente tenuta e non contestata dall’Ufficio, “come avallato altresì dalla più recente prassi amministrativa”;
  • ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, C.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del Dpr. n. 633/1972, e 8 del Dpr. n. 322/1988, per avere la Ctr considerato erroneamente l’invio tempestivo della Dichiarazione annuale indicativa del credito relativo all’anno precedente condicio sine qua non per la fruizione di esso;
  • la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, Cpc., degli artt. 53 e 97 della Costituzione e degli artt. 16 e 17, Direttiva Cee 17/05/1977 n. 77/388/Cee, per avere la Ctr, per un verso negato l’emendabilità della Dichiarazione benché Principio valido in via generale, per altro verso trascurato che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell’Iva ai sensi della “VI Direttiva”.

La pretesa impositiva recata dalla cartella opposta si fondava sul mancato riconoscimento del credito Iva utilizzato in compensazione dal contribuente, sul presupposto dell’avvenuta, tardiva presentazione del Modello “Unico”, avuto riguardo all’anno d’imposta 2008 (anno in cui la Dichiarazione Iva doveva ancora essere trasmessa assieme all’allora Modello “Unico”).

La Ctr aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuto il credito Iva utilizzato dal contribuente, maturato con riferimento al 2008, in quanto la relativa Dichiarazione (Modello “Unico”) era stata tardivamente presentata in relazione all’annualità in parola.

Come tuttavia rilevato dalla Corte di Cassazione, tale decisione si pone in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, un credito Iva esposto nella Dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la Dichiarazione risulti omessa, “il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la Dichiarazione”.

Ciò, “sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla Dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti (vedasi Sentenza Corte di Cassazione – Sezione unica n. 17757/2016, in tema di detrazioni Iva; vedasi Sentenza Corte di Cassazione – Sezione unica n. 17758/2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; vedasi per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione Sentenza Cassazione n. 31433/2018), sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della Dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cassazione, Sentenza n. 13378/2016, in tema di Imposte sui redditi).

La Corte ha altresì precisato che, come ribadito dalla citata giurisprudenza, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell’onere probatorio stabilite dall’art. 2697 del Cc., spetta al contribuente che “ritratta” la propria Dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria.

Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale dell’omessa presentazione della Dichiarazione controllata, profilo invero superabile alla luce della richiamata giurisprudenza. “La violazione formale è, infatti, emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva dei principi sopra ricordati, sancendone l’affrancazione dagli obblighi dichiarativi”.

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