17/11/2020 – Imu: l’obbligo dichiarativo per gli “immobili-merce” può essere assolto anche mediante invio telematico

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Risoluzione 6 novembre 2020, n. 7/Df, rubricata “Richiesta di chiarimenti in materia di Dichiarazioni Imu concernente gli immobili merce. Quesito”.

Il Ministero intende fornire chiarimento in merito alla possibilità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo Imu legato ai cd. “immobili-merce”, ovverosia i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Nello specifico, viene richiesto se l’obbligo dichiarativo possa essere assolto mediante l’invio attraverso i canali Entratel e Fisconline, oppure se l’assolvimento debba avvenire tramite invio della Dichiarazione al Comune di riferimento.

In premessa, il Mef ricorda che ai sensi della nuova disciplina Imu introdotta dalla Legge n. 160/2019, per gli “immobili-merce” è prevista un’aliquota di base pari allo 0,1%. Nella disciplina previgente tali immobili erano esenti da Imu ma imponibili ai fini Tasi.

Il Mef ricorda che, come riportato anche all’interno del quesito, il Dl. n. 102/2013 ha previsto l’obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita Dichiarazione, utilizzando il Modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette Dichiarazioni, approvato con il Dm. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della Dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 del citato Decreto prevede che “la Dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura ‘Dichiarazione Imu 20_ _’ e deve essere indirizzata all’Ufficio ‘Tributi’ del Comune competente. La Dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata”.

Successivamente, l’art. 1, comma 720, della Legge n. 147/2013, ha previsto che i soggetti passivi Imu, ad eccezione di quelli che rivestono la qualifica di Enti non commerciali, possono presentare la Dichiarazione Imu. Sul punto, il Dipartimento Finanze, a decorrere dal 2016, ha messo a disposizione il Modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle Dichiarazioni Imu/Tasi, tramite i canali Entratel e Fisconline, anche se lo stesso Dipartimento ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni Imu/Tasi “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del Modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”.

Del resto, l’equipollenza tra le 2 modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della Dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione[1].

Infine, il Mef ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019, l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’Imposta dovuta.

Inoltre, ferme restando le Dichiarazioni già presentate ai fini dell’Imu e Tasi, i contribuenti possono continuare a utilizzare il Modello di cui al Dm. 30 ottobre 2012.


[1] Ordinanza n. 13432/2012 e n. 1210/2019.

 

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