16/11/2020 – Cassazione. Nessun risarcimento da parte del Comune se la buca stradale poteva essere ragionevolmente evitata.

È rimessa alla Corte di Cassazione (25469/2020) la decisione in ordine alla legittimità delle pronunce con le quali è stato rigettato il ricorso presentato da un cittadino per la richiesta al Comune del risarcimento del danno subito a causa di un incidente dovuto alla presenza di una buca nel manto stradale.

 

La Corte suprema, confermano le decisioni del giudice di pace e del tribunale afferma che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

 

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

 

Inoltre, si rileva che in considerazione dell’ora diurna in cui l’incidente si era verificato e delle dimensioni della buca, questa non potesse non essere vista da un attento utente della strada, che la deposizione del teste risulta generica e ha ritenuto altresì che la vettura del danneggiato stesse procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.

 

Ha perciò concluso che l’incidente era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente, affermando, inoltre che in relazione alle cose inerti (quali la buca stradale) grava sul danneggiato l’onere di dimostrare la pericolosità della cosa, prova che la sentenza in esame ha affermato non essere stata fornita dall’odierno ricorrente (sentenza 13 marzo 2013, n. 6306).

ALLEGATO:

 

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