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Su tutto il territorio nazionale si applicano gli  artt . 21-bis e 21 – ter del DL 104/2020 (decreto Agosto), modificati  con  la conversione in legge e poi il primo ancora modificato dal DL 137/2020 (decreto ristori ).

 


Art. 21 – bis  (Lavoro agile e congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contati scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio conviventeminore di anni sedici disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. (2)

2. E’ altresi’ possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e’ verificato all’interno  di  strutture  regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 

 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita’  agile  e  comunque  in  alternativa  alla misura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei   genitori,  alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio, minore  di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   Verificatosi all’interno del plesso scolastico ((, nonche’ nel  caso  in  cui  sia stata disposta la sospensione dell’attivita’  didattica  in  presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta’ compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione  di  retribuzione  o  indennita’  ne’ riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.)). 

  4. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  3  e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7, un’indennita’  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo anche ad altro titolo l’attività   di lavoro in modalita’ agile o  comunque  non  svolge  alcuna  comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di  fruire  di  alcuna delle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altri figli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 

  6.  Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo’ essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

7. e segg. Omissis  

 

 

Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilita’)

  ((1. Fino al 30  giugno  2021,  i  genitori  lavoratori  dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita’ grave riconosciuta ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  a condizione che nel nucleo familiare non vi  sia  altro  genitore  non lavoratore e che l’attivita’ lavorativa non richieda  necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali,  fermo restando  il  rispetto  degli obblighi  informativi  previsti  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81)). 

 

 

 

Nelle zone rosse si applica anche l’art. 13 del DL 149/2020 (ristori bis) in vigore dal 9 novembre 2020

 

Art. 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione  della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado) 

  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio  alto, individuate con ordinanze del Ministro della saluteadottate  ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell’attivita’ didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, e’ riconosciuta alternativamente ad  entrambi  i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la facolta’ di astenersi dal lavoro per   l’intera durata della sospensione  dell’attivita’  didattica  in  presenza   prevista   dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari  al  50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo  23  del  Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e  della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

  3. Il beneficio di cui al presente articolo e’  riconosciuto  anche ai genitori di figli con disabilita’ insituazione di  gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta  la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. 

  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio   comunicandone  le risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al Ministero dell’economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui  primo  periodo  del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e’ autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020. 

  6. All’onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 31,4 milioni di euro  per  l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all’ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  276  del  05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 31. 

 

Sfugge nel Ristori-bis l’elemento della convivenza del figlio, sfugge anche l’invito rivolto al dirigente di compiere ogni sforzo correlato al cambio mansioni prima di arrivare al congedo, sfugge infine il tema dell’incompatibilità allo svolgimento di attività lavorativa dell’atro genitore.

La vera innovazione è contenuta al comma 3 dell’articolo 13 del Ristori-bis dove si dispone che il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità accertata in base all’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, senza limiti di età del figlio disabile.

 

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