12/11/2020 – Nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai Comuni: necessità del rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa

Nella Delibera n. 112 del 10 settembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha formulato un quesito in merito all’applicazione del Dm. 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, che a sua volta disciplina le assunzioni di personale nelle Regioni a Statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Nello specifico, viene chiesto se sia possibile anche per un Ente – il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, fra spese di personale sia una percentuale inferiore al valore soglia previsto dal Dm. 17 marzo 2020 attuativo dello stesso Dl. n. 34/2019 – utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al 100% della cessazione di personale intervenuta al fine di garantire la continuità dei servizi.

La Sezione ha chiarito che, a far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai Comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019. La Sezione ha sottolineato come il punto centrale dell’ambito di applicazione della nuova normativa sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. “logica del turnover”, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’Ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’Ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali”. Dal quadro normativo tratteggiato emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi che possono incrementare le assunzioni devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono pertanto utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal Dl. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel Decreto 17 marzo 2020.

 

 

 

 

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