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Un quesito in merito alla predisposizione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria per gli Enti Locali: a rispondere è l’esperto Andrea Bufarale.


Questo Ente locale sta procedendo alla predisposizione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria. Abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL ad opera dell’art. 52, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e non dovendo pertanto più prevedere la trasmissione al tesoriere delle variazioni di bilancio, chiediamo come coordinare tale abrogazione con la previsione del comma 2 del citato art. 52 del decreto agosto.

Risposta a cura di Andrea Bufarale

Il dubbio esposto alla nostra attenzione è sicuramente più che legittimo in quanto, a prima lettura, la formulazione del citato comma 2 dell’art. 52, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 risulta effettivamente contrastante con l’avvenuta abrogazione dell’obbligo di trasmissione al tesoriere dei provvedimenti di variazione al bilancio come era previsto dal comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL, abrogato dal comma 1 del medesimo art. 52.

A riguardo, prima di fornire una soluzione da adottare nella stesura della convenzione di tesoreria, ricordiamo che, nonostante le avvenute abrogazioni di cui detto, sono tutt’ora vigenti alcune casistiche in cui il tesoriere continua ad essere tenuto al controllo sui pagamenti effettuati dall’amministrazione (anche se non attinenti ad una variazione di bilancio). Come, ad esempio, l’obbligo di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti garantiti da delegazioni di pagamento (art. 220 del TUEL) oppure il divieto di estinzione dei mandati privi della codifica SIOPE (art. 216 comma 2 del TUEL).

Gli Enti Locali come devono predisporre la nuova convenzione di tesoreria?

Detto questo, nel predisporre la nuova convenzione di tesoreria, potrebbe essere utilizzata una clausola che recepisca tutta la normativa attuale e che reciti ad esempio “nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti ai sensi del comma 4 dell’art. 10, D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal comma 2 dell’art. 52, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126, il Comune, su richiesta dello stesso, provvede a trasmettere a Codesto tesoriere la documentazione necessaria ivi compresi i prospetti di cui all’allegato 8 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118“.

Una clausola di tale tenore, infatti, pur non essendo particolarmente specifica, andrebbe a svincolare l’Ente sul fatto di porsi costantemente il problema relativo all’eventuale interesse del tesoriere dei propri provvedimenti di natura contabile lasciando oltretutto allo stesso, l’iniziativa a riguardo dell‘ applicabilità della nuova normativa (in attesa di eventuali spiegazioni che potranno essere fornite dalle competenti autorità come la commissione Arconet presso la Ragioneria Generale dello Stato).

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