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Un Sindaco ha chiesto un parere concernente la corretta interpretazione delle norme contenute nel D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020 in materia di sostegno economico spettabile ai gestori dei servizi di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 147/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 novembre 2020, hanno precisato che i servizi di trasporto scolastico non rientrano tra i servizi educativi e scolastici menzionati dall’art. 48, comma 2 del D.L. 18/2020 e dunque ad essi non spetta alcun contributo economico per la copertura delle spese residue incomprimibili conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, i magistrati contabili del Veneto  hanno precisato che i servizi a cui fa riferimento l’art. 48, comma 2, del D.L. 18/2020 sono esclusivamente quelli riferiti ad attività di istruzione, educazione e formazione degli alunni della scuola.

Pertanto,  secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, è inapplicabile l’art. 48 del D.L. 18/2020 al servizio di trasporto scolastico al quale non spetterà alcun sostegno economico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

ALLEGATO:

 

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