10/11/2020 – Veneto, del. n.146 -Servizi educativi scolastici rientrano nell’ambito del TPL

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alle misure previste dall’art. 48, comma 2, del D.L. 18/2020 con riferimento ai servizi educativi scolastici, ed in particolare se possano essere adottate da ciascun ente locale anche in ambito di trasporto scolastico, considerata la presenza di norme ristorative specifiche per tale tipologia di servizio di trasporto e noleggio con conducente, introdotte di recente dal D.L. 104/2020.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 146/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 novembre 2020, hanno precisato che i servizi di trasporto scolastico non rientrano tra i servizi educativi e scolastici menzionati dall’art. 48, comma 2 del D.L. 18/2020.

Inoltre, i magistrati contabili del Veneto hanno ribadito che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui all’art. 48 del D.L. 18/2020, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma, e anche tali disposizioni non fanno alcuna menzione del servizio di trasporto scolastico.

Pertanto,  secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento è inapplicabile l’art. 48 del D.L. 18/2020 al servizio di trasporto scolastico.

ALLEGATO:

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