09/11/2020 – Imposta comunale sulla pubblicità: presupposto impositivo

Nell’Ordinanza n. 21043 del 2 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte osserva che costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti (indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione) oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Peraltro, in tema di Imposta sulla pubblicità, occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l’immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un’Azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità rilevano che le grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un Supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici, costituiscono immagini che inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato.

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