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Laddove siano state delegate ai titolari di posizione organizzativa funzioni con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, è possibile per tali dipendenti, fermo restando le 36 ore settimanali, articolare l’orario giornaliero in entrata e in uscita secondo le proprie necessità, quindi derogando all’orario di servizio dell’Ente anche oltre la flessibilità d’orario regolamentata per la generalità del personale?

Con riferimento alla problematica in esame, l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire).

L’orario minimo settimanale deve essere soggetto alla vigente disciplina applicabile a tutto il personale dell’ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.

Il vigente CCNL 21.05.2018 non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all’autogestione dell’orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale.

Tali criteri interpretativi si ritiene non siano derogabili neppure nel caso in esame, atteso che il CCNL non ha previsto per tale fattispecie alcuna deroga alla regola generale.

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