06/11/2020 – Obbligatoria la motivazione dei punteggi attribuiti in sede di gara

E’ doveroso motivare i punteggi attribuiti quando vi sono valutazioni effettuate in modo discrezionale.

Questo il principio espresso dal TAR Lazio,Roma, Sez. II,  nella sentenza n. 11148, depositata il 3 novembre 2020.

Nel caso di specie, i Commissari di gara avevano attribuito il medesimo punteggio a ciascun concorrente mediante una valutazione discrezionale, nel range ricompreso tra 0 e 10 punti.

Alla Commissione di gara veniva contestata l’attribuzione del medesimo punteggio  all’aggiudicataria  che aveva presentato la metà degli attestati per servizi espletati rispetto a quelli presentati dalla ricorrente.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla ricorrente ed hanno precisato che  a fronte della indicazione da parte della ricorrente di numeri e tipologie diverse di servizi prestati, la Commissione di gara aveva assegnato sia alla ricorrente che all’aggiudicataria, come anche agli altri partecipanti alla procedura, il medesimo punteggio di 7 su 10 punti senza adottare alcuna motivazione in merito.

I giudici amministrativi hanno osservato che un tale modo di operare della Commissione di gara ha comportato un illegittimo modo di attribuire le valutazioni ed i rispettivi  punteggi.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che tale metodo di valutazione da parte della Commissione di gara si pone in violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che la Commissione di gara abbia il dovere di applicare i criteri stabiliti dalla lex specialis nonchè di motivare adeguatamente le valutazioni effettuate. Infatti, l’assegnazione del medesimo punteggio per il criterio C2 a tutti i concorrenti a prescindere dalle differenti allegazioni in merito resta nella procedura di gara nel caso di specie ingiustificato.

I giudici amministrativi hanno sancito l’illegittimità delle valutazioni esperite dalla Commissione di gara nonché l’annullamento dell’intera procedura di gara, la quale dovrà essere svolta nuovamente poichè la Commissine di gara avrebbe dovuto motivare i punteggi attribuiti.

Leggi la sentenza

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto