06/11/2020 – Il parere del Consiglio di Stato – sez. Consul. per gli Atti Normativi, 3 novembre 2020 n. 1717sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi d

Numero 01717/2020 e data 03/11/2020 Spedizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Consiglio di Stato

 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza di Sezione del 2 novembre 2020

 

NUMERO AFFARE 01125/2020

 

OGGETTO:

 

Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato”, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

LA SEZIONE

 

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8029, in data 25 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

 

Visto il parere interlocutorio n. 1612 adottato dalla Sezione in data 20 ottobre 2020;

 

Vista la documentazione inviata in data 26 ottobre 2020;

 

Vista la convocazione, disposta dal Presidente della Sezione, dell’adunanza straordinaria per il giorno 2 novembre 2020;

 

Esaminati gli atti e uditi i relatori Vincenzo Neri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi e Giuseppe Chine’.

 

 

 

PREMESSO

 

1. Con nota 25 settembre 2020, prot. n. 8029, pervenuta via p.e.c. nello stesso giorno, il Capo dell’ufficio legislativo-economia del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la relazione, sottoscritta dal Ministro, relativa allo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato”, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Lo stesso giorno, la Segreteria della Sezione – a seguito di valutazione preliminare di carattere meramente formale compiuta su tutti gli affari trasmessi alla Sezione – ha richiesto al Ministero i seguenti atti:

 

– Schema di d.m. in versione pdf – non modificabile;

 

 

 

– Analisi di impatto della regolamentazione;

 

– Analisi tecnico-normativa;

 

– Relazione tecnico-finanziaria.

 

L’amministrazione ha prodotto documentazione integrativa in data 2 ottobre 2020.

 

Il 20 ottobre 2020 l’affare è stato portato in adunanza.

 

2. L’articolo 27, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizza la costituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato all’attuazione di “interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Diversamente dal modello civilistico, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ma di beni specificamente conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che non assume alcun rischio in ordine alla sua operatività.

 

L’articolo 27, già citato, ha previsto che in via preferenziale il Patrimonio Destinato effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

 

La disciplina di rango legislativo impone altresì di tenere in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

 

Sulla base di espressa disposizione contenuta al comma 5 del predetto articolo 27, il Ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto lo schema sottoposto a parere della Sezione, schema che consta di quarantuno articoli e delinea una disciplina dettagliata e complessa anche dal forte impatto economico e sociale.

 

L’Amministrazione richiedente ha trasmesso, come prima precisato, una sintetica relazione nella quale si descrive il quadro giuridico di riferimento e le direttrici che hanno ispirato la redazione del regolamento. Non vi era però una descrizione articolo per articolo delle disposizioni che si intendono introdurre e delle scelte di volta in volta compiute.

 

 

 

3. La Sezione – consapevole dell’importanza del decreto per il sostegno all’economia nazionale, messa a dura prova dall’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese – allo scopo di assicurare al Ministero interessato una collaborazione fattiva e reale nella predisposizione del decreto, con parere interlocutorio n. 1612, reso lo stesso giorno dell’Adunanza, ha richiesto all’Amministrazione di:

 

– produrre una relazione illustrativa che – attesi i profili di indiscutibile complessità dell’intervento normativo – riferisse, non limitandosi alla mera riproduzione del testo, su ciascun articolo indicando il profilo regolato, i problemi considerati e le soluzioni adottate;

 

– produrre la decisione, citata nelle premesse dello schema sottoposto a parere, C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 della Commissione europea;

 

– considerata la straordinaria rilevanza finanziaria dell’intervento pubblico, riferire circa l’eventuale verifica dello schema di decreto da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine all’impatto stimato delle diverse misure previste, anche con riguardo alla garanzia di ultima istanza dello Stato (articolo 38).

 

4. Il Ministero, in data 26 ottobre 2020, ha trasmesso la documentazione richiesta.

 

5. In considerazione della particolare urgenza, il Presidente della Sezione ha convocato, per giorno 2 novembre 2020, un’adunanza straordinaria per l’esame dello schema di regolamento in oggetto.

 

 

 

CONSIDERATO

 

Premesse

 

Innanzitutto la Sezione rileva che, con riferimento alla richiesta di verifica dello schema di decreto da parte della Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa copia di una mail destinata alla corrispondenza interna tra gli uffici del Ministero.

 

Sul punto la Sezione – nel rinviare per il resto alle osservazioni sull’articolo 38 dello schema – rileva preliminarmente che la valutazione compiuta dalla Ragioneria generale dello Stato è eccessivamente sintetica, rispetto all’importanza e all’impatto del provvedimento.

 

La Sezione, inoltre, auspica per il futuro che il Ministero richiedente trasmetta al Consiglio di Stato atti ufficiali e non semplici mail destinate alla corrispondenza interna tra gli uffici. Tale modalità, invero, oltre a non essere rituale e rispettosa del galateo istituzionale, richiede alla Sezione di comprendere, senza avere il dovere di farlo, il ruolo dei soggetti coinvolti nella corrispondenza.

 

 

 

Sul piano della tecnica redazionale del testo e preliminarmente, si raccomanda in generale l’osservanza della “Guida alla redazione dei testi normativi” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.

 

Così, ad esempio, va privilegiato l’uso dell’indicativo presente e limitato, ai casi necessari, l’uso dei verbi servili (paragrafo 1.8), nonché circoscritto l’uso delle maiuscole (paragrafo 1.4)

 

Si suggerisce pertanto di rivedere il testo per adeguarlo alle predette buone pratiche di redazione dei testi normativi.

 

Sullo schema di regolamento in oggetto vengono svolte le seguenti osservazioni.

 

Preambolo

 

1. Al primo, terzo, settimo e quattordicesimo visto vengono individuate tra parentesi le abbreviazioni: ad esempio, nel primo visto si trova scritto “(di seguito, Decreto Legge)” o al terzo visto si trova scritto “(di seguito il “Patrimonio Destinato”)”.

 

Reputa la Sezione che tali definizioni più correttamente debbano essere inserite all’interno dell’articolo 2, destinato proprio alle definizioni.

 

2. Per la completezza del preambolo, inoltre, si invita il Ministero a richiamare anche le altre disposizioni di legge cui si dà attuazione, quale, ad esempio, l’articolo 27, comma 10, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

 

 

Articolo 1

 

1. Al comma 1, lettera d), si suggerisce la soppressione della locuzione “di realizzazione dell’affare” perché, così come formulata, appesantisce il testo senza una reale utilità; in alternativa valuti il Ministero se chiarire la formulazione della norma.

 

 

 

Articolo 2

 

 

 

1. La lettera b) dell’articolo 2, nel fornire la definizione della “data di richiesta dell’intervento”, stabilisce che questa è “la data in cui CDP S.p.A., in via diretta o attraverso gli intermediari di cui all’articolo 26 del presente decreto, attesta l’avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria…”.

 

Così come formulata, la data di richiesta dell’intervento è legata al momento dell’attestazione, da parte di CDP S.p.A., della ricezione della documentazione e non anche al giorno in cui la documentazione è stata effettivamente ricevuta. Valuti l’amministrazione se, per ragioni di trasparenza nei rapporti tra l’amministrazione e le imprese, sia opportuna la riformulazione della norma in esame collegando la data di richiesta dell’intervento al giorno in cui la documentazione è stata effettivamente ricevuta.

 

2. Le lettere c), d) ed e), nel definire rispettivamente gli “investitori qualificati”, l’“OICR” e la “FIA UE”, affermano che tali locuzioni “hanno il significato di cui…”.

 

Si reputa necessario effettuare un rinvio al testo di legge in modo differente. Così, ad esempio, la lettera c) potrebbe essere riformulata nel seguente modo: «“investitori qualificati”: i soggetti indicati dall’articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018». In relazione a tale ultimo rinvio, si osserva, inoltre, che la lettera d) del richiamato articolo 35, comma 1, si riferisce al “cliente professionale”. Valuti il Ministero se chiarire ulteriormente il richiamo.

 

Nello stesso senso vanno riformulate anche le altre due lettere.

 

3. Si ribadisce altresì che le definizioni contenute nel preambolo devono essere inserite all’interno di questo articolo, così come prima chiarito.

 

In questa sede, inoltre, va anche definita la “Decisione” – verosimilmente la decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 della Commissione europea – richiamata in numerose disposizioni dello schema del regolamento (ad esempio, all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 10, comma 1).

 

 

 

Articolo 3

 

1. Sempre al comma 1, nella alinea, la locuzione “alla data di richiesta dell’intervento” deve essere collocata dopo di “che” e prima di “soddisfino” e inserita tra due virgole.

 

2. Al comma 1, nella lettera e), la locuzione “ai sensi della vigente normativa antimafia” deve essere inserita dopo le parole “nei confronti della società” e contenuta tra due virgole.

 

3. Al comma 1, nella lettera h), dopo la locuzione “illeciti amministrativi”, va inserita, al posto di quella esistente, la frase – anche per omogeneità con la successiva lettera i) – “commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

 

 

 

Articolo 4

 

1. Il comma 4 dell’articolo 4 stabilisce che, al fine di sviluppare un’allocazione di portafoglio bilanciata, l’ammontare massimo di ogni singolo intervento non può superare 2 miliardi di euro.

 

Reputa la Sezione opportuna una rivalutazione della disposizione in esame.

 

Sotto un primo profilo, in relazione agli interventi di cui all’articolo 6, non v’è alcun riferimento alla composizione qualitativa del portafoglio, molto probabilmente perché ulteriori indicazioni dovrebbero provenire dagli atti di indirizzo del Ministro previsti dall’articolo 41, comma 2, dello schema in esame. Per la Sezione, tuttavia, è necessario che il Ministero valuti la possibilità di individuare, già in questo regolamento, la predetta composizione qualitativa.

 

Sotto un secondo profilo, in relazione all’ammontare massimo di ogni intervento, rileva il Consiglio che nella relazione illustrativa non v’è alcuna spiegazione delle ragioni per cui è stata individuata tale soglia. La Sezione, in ragione dell’assenza di chiarimenti sul punto, non può che invitare il Ministero a effettuare una nuova valutazione della soglia in questione per confermarla o modificarla.

 

 

 

Articolo 5

 

1. Ai commi 1 e 3 si prevede che, ai fini degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, “la società richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre quelli indicati dall’articolo 3, i seguenti requisiti”.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 3 stabilisce per le società per azioni beneficiarie una serie di “condizioni”, mentre l’articolo 5 in esame fissa i “requisiti di accesso”. Pertanto, anche allo scopo di evitare l’insorgere di questioni interpretative e applicative, il citato periodo contenuto ai commi 1 e 3 dell’articolo 5 va riformulato come segue: “la società richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall’articolo 3, i seguenti requisiti”.

 

2. Al comma 2 si prevede che “Qualora le imprese richiedenti non soddisfino, in virtù dei criteri ivi indicati, i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dichiarano …”. La disposizione prevede, quindi, una possibilità alternativa per poter beneficiare dell’intervento, sulla base di una specifica dichiarazione della società, anche nel caso in cui i requisiti richiesti non risultino soddisfatti.

 

 

 

Al riguardo, al fine di evitare un improprio e ingiustificato ricorso alla predetta modalità di accesso al beneficio, si suggerisce di riformulare il citato periodo come segue: “Qualora le società richiedenti non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta…”.

 

 

 

Articolo 6

 

1. Al comma 1, con riferimento all’intervento del “Patrimonio Destinato” mediante “sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili” (lettera c), non previsto nel “Quadro Temporaneo”, si prende atto che, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione, lo strumento è stato proposto alla Commissione europea per le sue particolari caratteristiche e che i competenti servizi della Commissione, dopo approfondita analisi, da quanto è dato intendere, lo avrebbero approvato.

 

2. Ai commi 2 e 3, come segnalato dalla stessa amministrazione, laddove sono previsti i termini per la sottoscrizione dei contratti relativi agli interventi previsti, le corrispondenti date stabilite, rispettivamente, al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020, a seguito dell’emendamento al “Quadro Temporaneo” approvato dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020, saranno fissate nel regolamento in esame, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 30 giugno 2021.

 

 

 

Articolo 7

 

1. Con riferimento al comma 2 – che prevede la possibilità per le società richiedenti, escluse dalla selezione ex ante a causa dell’importo dell’intervento richiesto rispetto alle misure previste dal decreto, di dichiarare il possesso dei necessari requisiti patrimoniali ed economici – valgono le stesse osservazioni sollevate con riguardo al comma 2 del precedente articolo 5.

 

2. Al comma 4 si prevedono delle soglie minime per gli interventi del “Patrimonio Destinato” (25 milioni di euro; 1 milione di euro; 100 milioni di euro) suscettibili di escludere dai benefici società non in grado di effettuare operazioni così rilevanti.

 

Al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa non sono forniti elementi sufficienti circa i criteri e le analisi utilizzati per la fissazione delle soglie i questione. Si invita pertanto il Ministero a effettuare una nuova valutazione per stabilire se confermare o meno le dette soglie.

 

 

 

Articolo 9

 

1. Al comma 1, lettera b), si prevede, per le società per azioni non quotate in un mercato regolamentato, che la sottoscrizione di aumenti di capitale è effettuata, tra l’altro, alle seguenti condizioni economiche: “sulla base del valore di mercato dell’impresa richiedente come risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente nominato dall’impresa richiedente”.

 

Al riguardo, si osserva come sia difficile coniugare l’effettiva indipendenza del valutatore con la circostanza che il valutatore stesso è scelto dal soggetto beneficiario, in considerazione anche della rilevanza e della complessità degli interventi in discorso nonché dell’interesse pubblico coinvolto. Pertanto, si invita l’amministrazione a riformulare la disposizione precisando che il valutatore deve essere in possesso di comprovati requisiti di professionalità, di competenza tecnica nonché di imparzialità e indipendenza (assenza di conflitti di interesse diretti e indiretti) in ordine al compito da assolvere.

 

Valuti altresì l’amministrazione l’opportunità di stabilire, per le ragioni predette, che il valutatore sia scelto d’intesa con il gestore del “Patrimonio Destinato” CDP S.p.A.

 

2. Sempre al comma 1, alla lettera b), terzo periodo, dopo le parole “La valutazione è effettuata applicando metodi”, eliminare “di valutazione”.

 

3. Al comma 1, lettera c), il periodo “L’aumento della remunerazione può consistere, a discrezione dell’impresa beneficiaria, nella concessione in favore del Patrimonio Destinato di azioni supplementari” va sostituito con il seguente: “L’aumento della remunerazione può consistere, a scelta dell’impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato”.

 

4. Al comma 3, nella alinea, dopo la parola “incremento” aggiungere “della remunerazione”; inoltre, sostituire la parola “illustrati” con “indicati”.

 

 

 

Articolo 10

 

1. Con riferimento al comma 1, lettera c), punto 2) – concernente la valutazione di un esperto indipendente nominato dall’impresa richiedente – valgono le stesse osservazioni sollevate con riguardo al comma 1, lettera b), del precedente articolo 9.

 

 

 

Articolo 11

 

1. Con riferimento al comma 2, lettera g), punto 2) – concernente la valutazione di un esperto indipendente nominato dall’impresa richiedente – valgono le medesime osservazioni sollevate con riguardo al comma 1, lettera b), del precedente articolo 9.

 

2. Al comma 1, lettera d), punto 1), e alla lettera e), punto 1), vanno corretti i refusi, rispettivamente, al richiamo al “150 per cento” e al “5,26 per cento”, ove manca uno spazio dopo “150” e dopo “5,26”.

 

 

 

Articolo 12

 

1. Al comma 1, lettera a), va corretto il refuso al richiamo al “1° gennaio 2020 incrementato”, ove manca uno spazio dopo “2020”.

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

1. Al comma 1, all’ottavo rigo, sostituire “6, numero 1”, con “6, comma 1, lettera a)”.

 

2. Al comma 2 si conferma la facoltà del “Patrimonio Destinato di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore di mercato, anche mediante consultazione aperta a parità di condizioni con potenziali interessati”.

 

Reputa la Sezione che dalla citata disposizione, ai fini della migliore tutela dell’interesse erariale, occorre espungere la parola “anche” in quanto, potenzialmente, relega il ricorso alla consultazione aperta a una modalità di cessione secondaria e residuale.

 

3. Al comma 3 la locuzione “a titolo esemplificativo” va sostituita con le parole “tra l’altro”. Sempre al comma 3, lettera b), punto 4), dopo il punto e virgola va eliminato il refuso “o in alternativa”.

 

 

 

Articolo 14

 

1. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole “si astiene dal pubblicizzare” con “non pubblicizza”; sempre al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole “si astiene dall’acquisire” con “non acquisisce”.

 

2. Al comma 3, terzo rigo, dopo “lettera e)”, aggiungere “del comma 1”.

 

3. Ai commi 4 e 5 si prevede l’obbligo per l’impresa beneficiaria di presentare annualmente al “Patrimonio Destinato” una relazione sull’attuazione degli impegni assunti.

 

Al riguardo, considerata la rilevanza di tale documento ai fini del monitoraggio e controllo degli impegni assunti dalla società beneficiaria, nonché degli effetti dell’intervento pubblico, si reputa necessario prevedere che la società beneficiaria presenti una dettagliata relazione asseverata dall’organo di controllo.

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

1. Preliminarmente occorre evidenziare che negli articoli del Titolo III, dedicato alla “Operatività a condizioni di mercato”, si fa uso, al fine di individuare le società oggetto degli interventi del patrimonio destinato di cui all’articolo 27, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, di espressioni diverse, quali “imprese controparti degli interventi” (es. articolo 16, comma 1), “impresa beneficiaria” (es. articolo 16, comma 1), “impresa proponente” (es. articolo 18).

 

Tale tecnica redazionale può indurre incertezze applicative. Pertanto si invita l’Amministrazione proponente a uniformare la terminologia usata, rendendola maggiormente aderente alla previsione legislativa contenuta nell’articolo 27, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ove si parla di “interventi del Patrimonio Destinato” che “hanno ad oggetto società per azioni”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 15 richiama le priorità degli interventi del patrimonio destinato. La disposizione non appare allineata alla previsione di rango primario, giacché l’articolo 27, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che “il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa” con riferimento ai settori e alle finalità indicate, mentre la previsione regolamentare fa riferimento alla incidenza “dell’investimento proposto” sui medesimi settori e finalità. La norma va pertanto modificata per renderla conforme alla previsione legislativa.

 

3. Per la medesima esigenza di allineare la disposizione regolamentare alla previsione della fonte di rango primario contenuta nell’articolo 27, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole “legge 31 dicembre 2009, n. 196,” vanno aggiunte le seguenti: “in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica,”.

 

4. Al medesimo comma 1, in aderenza alla previsione di rango primario, le parole “dell’investimento proposto” vanno sostituite con “dell’intervento”; le parole “sui livelli occupazionali” vanno sostituite con “ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro”.

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

1. Al comma 1, lettera b), le parole “alla data di richiesta dell’intervento e alla data di erogazione dell’intervento” vanno sostituite con le seguenti: “alle date di richiesta e di erogazione dell’intervento”. Analoga modifica va apportata alla successiva lettera d).

 

2. Al comma 1, lettera b), numero 4), va soppresso l’avverbio “ancora”; va inoltre corretto il refuso della doppia riproduzione delle parole “ai sensi”.

 

3. Al comma 1, lettera c), l’espressione “lett.” va sostituita con “lettera” e corretto il refuso al richiamo al “10 per cento”, ove manca uno spazio dopo “10”.

 

4. Al comma 1, lettera d), oltre alla analoga modifica proposta con riferimento alla lettera b), va precisato a quale “Centrale Rischi” si intenda fare riferimento. Ove trattasi della Centrale Rischi della Banca d’Italia, detto chiarimento va inserito nella disposizione regolamentare.

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

1. Al comma 3, alle lettere b) e c), in aderenza alla previsione di rango primario di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui gli interventi del patrimonio destinato “hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati”, dopo la parola “società” occorre aggiungere “per azioni”.

 

2. Il comma 4 introduce due differenti soglie minime, rispettivamente per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili (pari a 1 milione di euro per ciascuna sottoscrizione) e per la partecipazione ad aumenti di capitale (pari a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale).

 

Né la norma, né tanto meno la relazione illustrativa, spiegano quali siano i criteri usati per individuare le predette soglie minime e se detta individuazione sia stata preceduta da adeguata istruttoria. La relazione si limita sul punto a precisare che l’importo minimo dell’intervento “è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di includere anche le società di medie dimensioni”.

 

In assenza di qualsiasi ulteriore chiarimento da parte dell’Amministrazione proponente, il Collegio non può che richiamare l’attenzione sulla rilevanza della disposizione, la quale, nel silenzio della lettera della legge, finirà con il limitare le possibilità di intervento del fondo destinato su operazioni astrattamente rientranti nel perimetro stabilito dal legislatore, per il mero dato quantitativo della loro collocazione sotto la soglia fissata dal regolamento.

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

1. Al comma 1, lettere a) e b), occorre uniformare la tecnica redazionale a quella usata nel successivo articolo 19, di talché l’incipit di entrambe le disposizioni deve essere sostituito da: “con riferimento alle”.

 

Alla lettera b) va altresì sostituita la parola “proponente”, che compare per la seconda volta nella disposizione, con la parola “stessa”.

 

2. Con riferimento alla valutazione dell’esperto indipendente richiesta dal comma 1, lettera b), si rinvia a quanto già osservato sub articolo 9, comma 1, lettera b).

 

 

 

Articolo 19

 

1. Al comma 1, in aderenza alla previsione legislativa, occorre sostituire la parola “imprese” con “società per azioni”.

 

2. Al comma 2, lettera a), dopo le parole “società quotate”, occorre inserire “in un mercato regolamentato”.

 

3. Al comma 2, lettera d), dopo la congiunzione “e” (dopo “simili”) va apposta una virgola e la parola “controparte” va sostituita con “società”.

 

4. Al comma 2, lettera e), la disposizione appare di difficile comprensione, con particolare riguardo alle parole “e deve prevedere che la valutazione dell’esperto indipendente dovrà essere sia datata non più di 90 giorni dalla data di scadenza”. Vorrà pertanto l’Amministrazione riformularla per evitare incertezze applicative.

 

 

 

Articolo 20

 

1. Al comma 1, secondo periodo, per una maggiore chiarezza espositiva, dopo la parola “rischio” va tolto il punto; le seguenti parole “Tali meccanismi” vanno sostituite con la congiunzione “e”. Poi, le parole “a titolo esemplificativo” vanno sostituite dalle seguenti: “tra l’altro”.

 

2. Al comma 1, lettera a), le parole “interessati all’acquisto”, in quanto pleonastiche, vanno soppresse.

 

3. Al comma 1, lettera b), dopo la parola “società” vanno aggiunte “per azioni”.

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

1. Al comma 1, per esigenze di uniformità con l’incipit dell’articolo 20, le parole “Considerata la” vanno sostituite con “In ragione della” e l’espressione “l’assunzione” va sostituita con “dell’assunzione”.

 

2. Al comma 2 le parole “altresì contenere” vanno sostitute con “prevedere”.

 

 

 

Vanno inoltre accorpati il secondo e il terzo comma, contenenti entrambi una indicazione non tassativa delle clausole dei contratti che disciplinano l’intervento del patrimonio destinato. Pertanto, va eliminato l’intero incipit del comma 3, sino ai due punti e, al medesimo comma, vanno ridenominate tutte le lettere, che divengono lettere c), d), e), f), g), e h). Alle nuove lettere c), e) ed f), la parola “impegno” deve essere poi sostituita con “l’impegno”.

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

1. Al comma 1, la parola “investimenti” va sostituita con “interventi”, la parola “lett.” con “lettera”, e dopo ciascuna lettera a), b), c), d), va apposta la virgola.

 

Inoltre, dopo le parole “decreto legge n. 269 del 2003,”, vanno aggiunte le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003,”.

 

Le parole “alla data di richiesta dell’intervento e alla data di erogazione dell’intervento” vanno poi sostituite nei termini suggeriti in sede di esame dell’articolo 16, comma 1, lettera b).

 

La frase “abbiano le seguenti caratteristiche” va infine sostituita con “hanno i seguenti requisiti”. Conseguentemente, alle lettere a), b) e c), l’espressione verbale “abbiano” va soppressa.

 

2. Al comma 2, lettera b), la parola “acquisti” va sostituita con “acquisto”.

 

3. Al comma 3, per rendere la disposizione maggiormente aderente alla previsione di rango primario di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole “strettamente connesse con gli” vanno sostituite con le seguenti: “incidenti sugli”.

 

 

 

La disposizione va poi coordinata con quella contenuta nell’articolo 41, comma 2, dello schema regolamentare, che disciplina gli atti di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze. Pertanto, dopo le parole “di cui all’articolo 15, comma 1”, va tolto il punto e inserita la frase: “, anche sulla base del contenuto di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 41, comma 2.”.

 

 

 

Articolo 23

 

1. Al comma 1, le parole “abbiano le seguenti caratteristiche” vanno sostituite con “hanno i seguenti requisiti”.

 

 

 

2. Il comma 3, recante una disposizione identica a quella contenuta al comma 3 dell’articolo 22, va modificato nei termini suggeriti in sede di commento a quest’ultimo comma.

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

1. Al comma 1, per rendere la formulazione maggiormente aderente alla previsione di rango primario contenuta nell’articolo 27, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole “intervenire nell’ambito di” vanno sostituite con le seguenti: “effettuare interventi relativi a”.

 

2. Al comma 4, le parole “a titolo esemplificativo” vanno sostituite dalle seguenti: “tra l’altro”.

 

 

 

Articolo 25

 

1. Al comma 2, dopo le parole “secondo quanto indicato dal comma 2”, occorre indicare l’articolo.

 

2. Al comma 3, nella frase “volte a valutare anche le prospettive di redditività sufficienti anche ad assicurare il rimborso del finanziamento” è necessario evitare la ripetizione, eliminando uno dei due “anche”;

 

3. Sempre al comma 3, dopo le parole “dell’articolo 27 e”, occorre aggiungere “sono”.

 

 

 

Articolo 26

 

1. Al comma 2, la Sezione solleva perplessità sulla opportunità che sia la stessa “impresa richiedente” a selezionare “di volta in volta il soggetto deputato all’istruttoria nell’ambito dell’elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A., anche tenuto conto di eventuali profili di conflitto di interessi”. Appare necessario, peraltro, che l’individuazione del soggetto deputato all’istruttoria sia demandata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per garantire una maggiore oggettività nella fase istruttoria.

 

2. Le stesse considerazioni valgono per il successivo comma 5, ritenendo la Sezione inopportuno che, ai fini della valutazione del valore di mercato delle azioni delle imprese non quotate su mercati regolamentati, sia la stessa impresa richiedente a selezionare in autonomia il soggetto, “l’esperto indipendente”, che dovrà compiere tale valutazione, non essendo all’uopo sufficiente che la suddetta scelta avvenga “tenuto conto di eventuali profili di conflitto di interessi”, stante la delicatezza dell’incarico assegnato. Soprattutto per quanto riguarda le istruttorie per accedere a uno degli interventi di cui al Titolo II del regolamento in esame nell’ambito del quadro normativo temporaneo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

 

3. Al comma 5, tra le parole “valore” e “mercato” aggiungere la preposizione “di”.

 

4. Sempre al comma 5, aggiungere una virgola dopo le parole “comma 3”.

 

 

 

Articolo 27

 

1. Al comma 2, lettera a), punto 3, eliminare la parentesi quadra prima di “a)”

 

2. Al comma 2, lettera a), punto 6, sostituire “novies” con “nonies”.

 

3. Al comma 2, lettera a), punto 9, eliminare le parole “quali a titolo esemplificativo la lotta al terrorismo”; per giurisprudenza costante, infatti, non possono essere inserite nei regolamenti delle esemplificazioni.

 

4. Al comma 2, lettera a), punto 10, per motivi di uniformità è opportuno riprendere la formulazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera h), per quanto riguarda il richiamo agli illeciti amministrativi dipendenti da delitti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

5. Al comma 2, lettera a), punto 11, occorre aggiungere una virgola dopo le parole “passate in giudicato”.

 

6. Al comma 2, lettera a), punto 12, eliminare il punto prima di “n. 159” e sostituire “o un tentativo di infiltrazione mafiosa” con “o tentativi di infiltrazione mafiosa”.

 

7. Al comma 2, lettera a), punto 13, eliminare le parole “o minacciati”.

 

8. Al comma 2, lettera a), punto 14, al fine di evitare problemi in sede interpretativa, si suggerisce di eliminare le parole “sotto ogni aspetto rilevante”.

 

9. Al comma 2, lettera b), eliminare la virgola e la parentesi prima dei due punti.

 

10. Al comma 3, lettera b), prima della parola “consolidati” aggiungere “i bilanci”.

 

11. Al comma 4, lettere a) e b), la Sezione evidenzia la necessità, al fine di evitare disguidi in sede applicativa, che il regolamento in esame si faccia carico di meglio definire la nozione di “esperto indipendente”, onde eliminare in radice qualunque rischio di conflitto di interessi.

 

12. Al comma 7, si suggerisce la seguente riformulazione: “Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l’intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato”.

 

 

 

Articolo 28

 

1. La Sezione suggerisce, per rendere più efficace il sistema dei controlli, che il meccanismo del controllo a campione sia accompagnato da una espressa previsione che stabilisca la soglia minima, in un dato arco temporale, dei controlli da effettuare.

 

2. Al comma 2, prima delle parole “con l’autorità giudiziaria”, aggiungere “nonché”.

 

 

 

Articolo 31

 

1. Al comma 1, si suggerisce di modificare la previsione relativa al documento trimestrale che Cassa depositi e prestiti S.p.A. deve trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze. Appare necessario infatti prevedere, oltre alla “lista degli interventi effettuati”, una relazione relativa alla rispondenza dei suddetti interventi agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi.

 

 

 

Articolo 34

 

Al comma 1, anziché “d’intesa”, scrivere “previa intesa”.

 

Sempre in relazione al comma 1, valuti l’amministrazione se sopprimere la locuzione “assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze”, allo scopo di evitare che possa generarsi una confusione tra i rapporti facenti capo al patrimonio destinato e quelli imputabili direttamente al Ministero interessato.

 

 

 

Articolo 35

 

1. Al comma 1, aggiungere la parola “conto” prima di “corrente fruttifero”.

 

 

 

Articolo 37

 

 

 

1. Al comma 2, aggiungere una virgola dopo la parola “nonché”.

 

 

 

2. Al comma 4, la Sezione invita il Ministero dell’economia e delle finanze a valutare la previsione, al posto di una mera “preventiva comunicazione”, di una preventiva autorizzazione, da parte dello stesso Ministero, per la successiva emissione dei titoli obbligazionari e di altri strumenti finanziari di debito, considerate la delicatezza della materia, l’elevata esposizione finanziaria a valere sul bilancio pubblico e l’assai rilevante dotazione finanziaria in capo al Patrimonio Destinato. Va, inoltre, considerata la circostanza che la legge, e il presente schema di regolamento, prevedono la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.

 

 

 

Articolo 38

 

1. L’articolo 38 detta le norme per attivare la garanzia di ultima istanza ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Su tale specifico istituto la Sezione ha ritenuto necessario chiedere, con il parere interlocutorio in premessa citato, chiarimenti in ordine alla verifica compiuta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il Ministero, come già rilevato in premessa, ha inoltrato in modo non rituale copia di una mail, relativa alla corrispondenza interna tra gli Uffici dell’amministrazione, mail che afferma testualmente: “Per quanto attiene alla garanzia di cui all’articolo 38 del provvedimento, in attuazione dell’articolo 27, comma 8 della norma primaria, che assiste le obbligazioni assunte da Patrimonio destinato, non sono stati scontati oneri aggiuntivi.

 

Infatti, come illustrato nella relazione tecnica del DL 34, l’emissione di obbligazioni del Patrimonio è solo eventuale, così come la concessione della garanzia; inoltre il Patrimonio Destinato conta su un abbondante dotazione patrimoniale a copertura dei rischi di insolvenza, che non si manifesterebbero comunque nel breve periodo. Non è stato quindi considerato necessario istituire un fondo a presidio della predetta garanzia”.

 

Emerge in conclusione che una valutazione, seppure sintetica, è stata compiuta dalla Ragioneria Generale dello Stato – la quale ha assunto la paternità e la responsabilità di quanto dichiarato – e che conseguentemente non vi sono irregolarità nella procedura di formazione del regolamento censurabili in questa sede, atteso che ogni profilo valutativo esula dalla competenza del Consiglio di Stato.

 

2. Al comma 4 il punto e virgola deve essere sostituito con il punto e dopo “efficace” va inserito “a decorrere”.

 

 

 

3. Al comma 5 la locuzione “richiesta dei creditori” va sostituita con “istanza dei creditori”.

 

 

 

4. In relazione al comma 7, fermo restando che si tratta di valutazione nel merito rimessa all’amministrazione procedente, la Sezione osserva che l’escussione della garanzia avviene “con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione nei confronti del Patrimonio Destinato”. Tale previsione non è espressamente contenuta nell’articolo 27, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Valuti l’amministrazione se mantenere o meno tale previsione anche in considerazione del fatto che all’uopo non sono state accantonate somme.

 

Articolo 39

 

 

 

1. Al comma 1, la locuzione “di cui alle sezioni specifiche” deve essere sostituita con “previste dalle specifiche sezioni”.

 

Articolo 41

 

Al comma 3, prima del numero “27”, va inserito uno spazio.

 

P.Q.M.

 

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

 

GLI ESTENSORI IL PRESIDENTE

 

Vincenzo Neri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi, Giuseppe Chine’ Carmine Volpe

 

IL SEGRETARIO

 

Maurizia Campobasso

 

 

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