04/11/2020 – Momento di emissione delle FatturePA: rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e non l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, ha dato istruzioni in merito al momento di emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto, con uno specifico riferimento alle FatturePA.

Dal punto di vista normativo, l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Il successivo art. 6, commi 3 e 4, dispone che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […]” “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

L’art. 21, comma 4, dello stesso Decreto Iva, stabilisce infine che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. E’ tuttavia ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.

Riguardo alla FatturaPA, qualora questa venga emessa in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle disposizioni del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, e ricevuta dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato ‘B’ del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di interscambio’”.

Ai fini della definizione del momento di emissione di una FatturaPA, non rileva dunque l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della P.A. A tal riguardo, il Principio ha ricordato il Decreto Mef n. 132/2020, che ha approvato il “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”, definendo anche le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

 

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