03/11/2020 – Riscossione: il Mef chiarisce la disciplina per la liquidazione dei compensi degli affidatari del Servizio

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, laCircolare 27 ottobre 2020, n. 3/Dfrubricata “Art. 1, comma 790, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli Enti Locali, dei Tesorieri e dei Soggetti affidatari della riscossione. Chiarimenti.”.

Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti agli Enti Locali, ai soggetti che svolgono la funzione di Tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli Enti Locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti Enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’Ente al Concessionario della riscossione.

In premessa, il Mef ricorda che il termine normativo di riferimento è l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale “gli Enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del citato Dlgs. n. 446/1997, la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il Tesoriere dell’Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di Tesoreria dell’Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del Servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante e al suo Tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione il Tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del Servizio, entro i successivi 30 giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all’art. 255, comma 10, del Tuel, di cui al Dlgs. n. 267/2000”.

A seguito della ricezione di numerose richieste di chiarimento, il Mef ha proceduto alla stesura della presente Circolare.

Conti correnti intestati agli Enti Locali e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti

Il primo chiarimento richiesto è quello di definire il concetto di “conto dedicato”. Secondo il Mef, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’Ente è obbligato ad aprire un apposito conto presso il Tesoriere collegato al conto di Tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione, sia ai fini del calcolo del proprio compenso. Inoltre – precisa il Mef – il riferimento al conto dedicato presente nel comma 790 sostituisce quanto disposto dall’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il quale fa ancora riferimento al conto corrente di Tesoreria dell’Ente.

Pertanto, i contribuenti possono effettuare versamenti:

  • direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente impositore, ovverosia, nei casi di entrate oggetto di affidamento a terzi, sul conto corrente dedicato;
  • sui conti correnti postali intestati all’Ente;
  • mediante il Modello di pagamento “F24”;
  • attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori;
  • attraverso la piattaforma “PagoPA”.

Una volta effettuati i versamenti attraverso i vari mezzi di pagamento, occorre ricondurre i vari flussi al conto dedicato acceso presso il Tesoriere.

Altro quesito posto all’attenzione del Ministero è relativo alla possibilità di aprire i conti correnti dedicati presso altri Istituti di credito, ivi compresa Poste Italiane Spa.

Il Mef ritiene che ciascun conto debba essere aperto presso l’Istituto tesoriere.

Con riguardo alla modalità di accesso ai conti da parte dei soggetti affidatari dei Servizi di riscossione, il Ministero chiarisce che ciascun soggetto deve avere accesso ad ogni conto dedicato, ma solo in modalità “consultazione”.

Accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili

Con lo strumento di pagamento “PagoPa” sono stati rilevati problemi applicativi e di compatibilità con la previsione contenuta nell’art. 2-bis del Dl. n. 193/2016, laddove la norma esclude l’incasso diretto delle somme versate dai contribuenti da parte di soggetti diversi dall’Ente impositore. Tra i vari dati riportati sul bollettino di pagamento figura, quale Ente creditore, un soggetto affidatario, posto che nella Tabella-controparti del Nodo “PagoPa” il soggetto affidatario è censito come Ente creditore cui sono associati molti Iban postali, che potrebbero non corrispondere con conti correnti intestati all’Ente.

Sul punto, il Mef ha precisato che il soggetto affidatario non è individuato dalla legge come quello deputato a ricevere il versamento, e pertanto gli stessi non possono essere considerati “Enti creditori”.

Accredito delle somme sui conti correnti dedicati da parte del soggetto Tesoriere

Come precisato nella prima parte della Circolare, il Mef ribadisce che non è possibile accendere conti correnti dedicati presso altri Istituti di credito; pertanto, la Tesoreria deve provvedere giornalmente al riversamento delle somme giacenti sui conti dedicati sul conto di Tesoreria principale.

Un ulteriore chiarimento sul punto verte sul possibile contrasto con le previsioni vigenti riguardo al trasferimento delle somme dai conti correnti postali al conto di Tesoreria, il cui compito spetta all’Ente Locale, con cadenza almeno quindicinale.

Il Mef ricorda che l’art. 209, comma 3, del Tuel, prevede che al Tesoriere è attribuita la traenza del conto e non la potestà di disporre in autonomia i trasferimenti. In merito, spetta all’Ente il compito di prelevare, nei limiti delle disponibilità del conto corrente postale, con cadenza almeno quindicinale[1]. Occorre altresì che l’Ente garantisca al soggetto affidatario l’accesso anche ai conti correnti accesi presso Poste Italiane.

Rendicontazione delle competenze del soggetto affidatario

Il quesito posto al Ministero verte sulla richiesta di chiarimenti sulla locuzione “salva diversa previsione contrattuale” cui la norma fa riferimento, che concerne esclusivamente il contratto fra Ente e soggetto affidatario, lasciando estranee le Banche Tesoriere da qualsiasi onere.

Ad avviso del Mef, il riferimento alla previsione contrattuale va collegato a quanto concordato fra l’Ente Locale e il soggetto affidatario, i quali possono liberamente decidere di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti. Ancora, il Ministero ritiene che la norma lasci spazio ad una soluzione alternativa, ovverosia prevedere una Sezione “Modalità di pagamento del servizio reso” nell’ambito del contratto di servizio tra affidatario ed Ente.

Il modello di Convenzione tra le parti proposto dal Mef è il seguente:

Premesso che:

  • l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 attribuisce, tra l’altro, alle parti contraenti del presente contratto la facoltà, sulla base di un accordo, di derogare alla previsione normativa ivi contenuta e di seguito riportata: “Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati;
  • è a beneficio di tutte le parti l’adozione di processi semplificati ed efficienti;
  • il Settore bancario propone sistemi di pagamento elettronici e standardizzati adeguati allo scopo;

Le Parti concordano nell’adozione della modalità di pagamento Sepa Direct Debit, basata su una reautorizzazione all’addebito rilasciata inizialmente dal debitore, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento.

Al fine di consentire ciò, inizialmente ed una tantum:

  • l’Ente (debitore) si impegna ad autorizzare la propria Banca Tesoriera ad addebitare il conto di Tesoreria ogni qualvolta giunga dalla banca del soggetto affidatario (creditore) un ordine di addebito della fattura emessa dall’affidatario medesimo relativamente al servizio oggetto del presente contratto;
  • l’Affidatario (creditore) si impegna a concordare con la propria banca l’utilizzo del servizio Sepa SDD relativamente al servizio oggetto del presente contratto.

Entro il giorno 10 di ogni mese (o bimestre, o trimestre) l’Affidatario trasmette all’Ente la rendicontazione delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente (o bimestre o trimestre..) e affluite sui conti correnti dell’ente e la relativa fattura. In relazione a tale fattura:

  • l’Affidatario produce ed inoltra alla banca tesoriera dell’Ente, mediante la propria banca e tramite il canale Sepa SDD, un ordine di addebito indicando la data di addebito;
  • l’Affidatario indicherà, come data di addebito, una data non anteriore al trentesimo giorno calcolato a partire dalla data di avvenuta trasmissione all’Ente della rendicontazione;
  • l’Affidatario si impegna a non produrre né ad inoltrare alla Banca Tesoriera dell’Ente alcun ordine di addebito in caso di respingimento della fattura da parte dell’Ente;
  • l’Ente ha facoltà di opporsi all’addebito della singola fattura, dandone comunicazione alla Banca Tesoriera che non procederà all’addebito.

Qualsiasi contestazione relativa alla singola fattura verrà trattata tra l’Ente e l’Affidatario, rispettivamente debitore e creditore”.

Qualora l’Ente e l’affidatario non concordino con la modalità sopra menzionata, gli stessi e il Tesoriere adotteranno la procedura di cui all’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, attraverso la definizione delle modalità tecniche attuative tendenti a:

1. concordare il canale certificabile che deve essere utilizzato per l’inoltro della fattura alla Banca Tesoriera;

2. garantire che l’addebito dell’importo indicato in fattura – salvo opposizione nei termini previsti dalla norma – venga effettuato a valere sul conto di Tesoreria utilizzando le somme prelevate dal conto corrente dedicato.

Trasmissione della fattura da parte del soggetto affidatario al soggetto Tesoriere e responsabilità

Viene richiesto al Ministero come debba essere trasmessa la fattura relativa al compenso, oltre che all’Ente, anche al Tesoriere.

Il Mef ritiene che debba essere adottata la procedura di trasmissione a mezzo Pec.

Nella Convenzione deve essere previsto che, in caso di rifiuto della fattura elettronica da parte dell’Ente, quest’ultimo deve darne comunicazione al Tesoriere.

Riguardo alla verifica dei compensi richiesti dal soggetto affidatario, l’onere di controllare la legittimità delle somme richieste a titolo di compenso è in capo all’Ente Locale. Pertanto, in mancanza di un motivato diniego, il Tesoriere può procedere all’accredito delle somme spettanti al soggetto affidatario.

Per ultimo, il Mef si sofferma sulle possibili responsabilità del Tesoriere in relazione al rispetto dei termini per l’accredito dei compensi spettanti al soggetto affidatario sul possibile rischio che si possa verificare un doppio pagamento. Il Mef, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, ritiene che non possa escludersi la responsabilità del Tesoriere per il ritardo nell’adempimento. Con riguardo al rischio di duplicazione del pagamento, esso può essere scongiurato tramite una efficiente comunicazione tra Ente e tesoriere.

[1] Circolari Mef 26 novembre 2008 n. 33 e 24 marzo 2012 n. 11.

ALLEGATO – Circolare n. 3

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