02/11/2020 – C. Cassazione. La Corte dei Conti ha competenza sulla compatibilità delle scelte amministrative adottate

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22811/2020 decide in ordine al presunto eccesso di potere giurisdizionale da parte della Corte dei Conti della Regione Toscana, per avere condannato una dipendente, colpevole di danno erariale, avendo affidato irregolarmente la gestione di spazi per la realizzazione di spettacoli teatrali estivi. Nello specifico, la sentenza censurava, tra l’altro e nella misura maggiore, la mancata applicazione dei canoni di concessione per l’utilizzo degli spazi, offerti in uso gratuito a un’associazione culturale.

Secondo il giudice contabile, la gestione dell’intera vicenda è stata condotta in maniera molto approssimativa, per non dire irrazionale, senza considerare in alcun modo l’esigenza di valorizzazione del bene e le criticità emerse in sede istruttoria. In particolare – ha sottolineato la Sezione giurisdizionale centrale d’appello – non è assolutamente provato nel caso di specie il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra il bene culturale concesso in uso e gli eventi organizzati, che ha in sostanza svolto attività destinate ad un pubblico pagante, né, tantomeno, risulta dimostrato un aumento di fruizione del bene nei valori ideali che esso esprime, ma anzi la fruibilità complessiva risulta addirittura ridotta.

Viene dunque presentato ricorso in Cassazione con l’unico motivo riguardante l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti imposti dalla legislazione al sindacato della Corte dei conti in merito alle scelte discrezionali dell’amministrazione. La ricorrente premette che non può essere ritenuta contra ius e idonea a integrare gli estremi di un illecito amministrativo-contabile la condotta del dipendente pubblico che, pur mantenendosi entro i confini dell’attività amministrativa sanciti dalla legge, si sia tradotta in una scelta gestoria ritenuta “inopportuna” dal giudice contabile. Avrebbe errato, a giudizio della ricorrente, la Corte dei conti a negare dignità di attività culturale alle iniziative che non garantiscono  una certa remunerazione economica per le casse statali. La Corte dei conti avrebbe irragionevolmente limitato l’autonomia amministrativa della Soprintendenza nel perseguimento degli obiettivi cui è istituzionalmente preposta, costringendone l’azione entro i limiti di una logica economicistica, incompatibile con la corretta gestione del patrimonio storico-artistico.

La Soprintendenza, quale titolare del potere di esonerare il concessionario di un bene storico-artistico dal pagamento del canone di concessione in presenza dei requisiti previsti dalla legge, avrebbe correttamente esercitato tale potere, attribuendo il vantaggio economico a un soggetto che svolge attività di sicuro pregio artistico senza scopo di lucro. La Corte dei conti, dunque, avrebbe sindacato nel merito le scelte amministrative compiute dalla Soprintendente ai fini della promozione della cultura e dell’arte, attraverso l’indebita delimitazione interpretativa del concetto di valorizzazione di beni culturali e il conseguente restringimento del novero delle finalità concretamente perseguibili dall’organo statale.

A giudizio della Corte Suprema Il motivo del ricorso è infondato.

In particolare, affermano i giudici, si è chiarito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità.

Infatti, la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241: essi assumono rilevanza sul piano, non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell’ente e permettere la verifica della completezza dell’istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere.

Nella specie, dunque, la Corte dei conti non ha esercitato un sindacato sull’opportunità della scelta compiuta dalla Soprintendente, estrinsecatasi nella concessione dell’uso di spazi per la realizzazione di spettacoli teatrali. Il giudice contabile, al contrario, ha censurato la condotta violativa delle norme di settore che imponevano la corresponsione del canone di concessione da parte dell’associazione, laddove l’utilizzazione degli spazi era stata consentita dall’amministrazione a titolo gratuito, senza che l’assegnazione fosse stata preceduta da una adeguata valutazione dei presupposti per la gratuità e senza tenere nel debito conto le criticità evidenziate da una nota dell’Ufficio tecnico; inoltre, ha addebitato alla Soprintendente la mancata rispondenza di tale assegnazione gratuita al fine della valorizzazione del bene appartenente al patrimonio culturale.

Sotto quest’ultimo profilo, la Corte dei conti ha osservato che, secondo la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, la valorizzazione si compendia nell’insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, da attuarsi in forme compatibili con la tutela ed in modo da non pregiudicarne le esigenze, e ha sottolineato che la valorizzazione può essere intesa in due modi, sia quale potenziamento dell’espressione del valore culturale del bene, sia come criterio di gestione dell’istituto della cultura capace di autofinanziarsi secondo canoni di efficienza, di efficacia e di economicità.

Su queste basi, il giudice contabile ha evidenziato che nella specie manca il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra gli spazi concessi in uso e gli eventi organizzati, considerato, per un verso, che l’associazione ha svolto attività destinate ad un pubblico pagante e, per l’altro verso, che il rilascio della concessione ha comportato una riduzione della fruibilità complessiva delle aree.

Ne deriva che è infondata la questione di difetto di giurisdizione in relazione al preteso sindacato della Corte dei conti su scelte discrezionali della pubblica amministrazione, avendo esso riguardato non le scelte proprie del potere discrezionale, ma l’uso del potere in modo non conforme al dovere di diligente cura degli interessi dell’ente, e quindi causativo di un pregiudizio diretto al patrimonio dell’ente medesimo sotto il profilo del mancato introito di canoni concessori.

La discrezionalità amministrativa (che postula la possibilità di scelta tra condotte tutte consentite da una disposizione di legge) non può essere invocata al fine di escludere il sindacato della Corte dei conti, ove l’esercizio in concreto di tale discrezionalità si risolva in una condotta del Soprintendente in violazione della disciplina normativa che, ai fini della valorizzazione del bene appartenente al patrimonio culturale, imponeva, per la concessione in uso di spazi del bene stesso, l’applicazione del canone.

La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il “merito” della concessione in uso degli spazi del parco storico della città, ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.

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