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Sospensione delle procedure di gara. – Riflessioni a voce alta sulla Circolare Mit 23 marzo 2020.
Scritto da Roberto Donati 28 Marzo 2020
 
 
Premessa
La Circolare Mit 23 marzo 2020 ( vedi qui la Circolare 23.03.2020 ) ha disciplinato l’ applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 n.18 ( il “Cura Italia”) alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Essa, sebbene si rivolga ai Dipartimenti del Ministero, ad ANAS, ad RFI ed a Ferrovie dello Stato, costituisce comunque un utile punto di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, definendo in maniera sufficientemente puntuale lo scenario che si è aperto a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 103 del Decreto “Cura Italia”.
L’articolo 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020[1] ha previsto infatti, opportunamente, una generalizzata  “sospensione” dei termini nei procedimenti amministrativi.
Sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
La prima osservazione da fare è che l’articolo 103 interviene in primo luogo ( al comma 1 ) determinando una  “sospensione dei procedimenti” di 52 giorni.
E’ una scelta opportuna, che si colloca nella facoltà di adottare provvedimenti “cautelari” concessa alla pubblica amministrazione dall’art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.[2] e dall’articolo 21 quater della medesima Legge 241[3].
Al comma 2, con la previsione del prolungamento della validità di certificati, attestati, permessi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, il legislatore ha operato una proroga [4] dei termini di efficacia di provvedimenti, disponendone anche l’applicazione  retroattiva [5]. Insomma, i principi dell’azione amministrativa sono stati adeguati alla situazione di emergenza che stiamo vivendo [6].
In questo scenario si colloca la Circolare del Mit, su cui è opportuno soffermarsi per comprendere le ricadute sulle procedure di gara che, si ricorda, sono procedimenti improntati “a criteri di rapidità e certezza, dovendo l’Amministrazione disporre l’aggiudicazione definitiva secondo la rapida scansione procedimentale della gara”[7].
1. La Circolare del Mit
Il Ministero evidenzia che la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
Si può, anzi, affermare, che tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.
Pertanto, prosegue il Mit, la previsione dell’articolo 103 del Decreto Legge 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Importante sottolineare come la Circolare evidenzi che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.
La Circolare prosegue evidenziando come  i procedimenti possano essere conclusi in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.
Ovviamente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.
Il passaggio suscita qualche perplessità.
Perché, essendo stata disposta ex lege una sospensione dei termini, se è ragionevole sostenere che si debba lavorare comunque per concludere rapidamente i procedimenti, è altrettanto da rimarcare come la sollecitazione  non risolva i problemi che si troveranno ad affrontare le stazioni appaltanti.
Un esempio per chiarire, quale caso limite.
Avendo esperito tutte le operazioni di gara, è possibile oggi aggiudicare definitivamente una gara ( aggiudicazione non efficace). Dunque oggi viene predisposto l’atto, firmato, comunicato a tamburo battente a tutti i partecipanti dopo aver pubblicato tutto il pubblicabile sul sito della stazione appaltante. I termini per eventuali ricorsi decorrono da oggi o dal 16 aprile?
Personalmente mi sembra ragionevole sostenere che i termini per eventuali ricorsi devono essere  conteggiati dal 16 aprile.
Una conferma indiretta a questo ragionamento è data dall’ ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 103 :
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento
Per cui, se sono prorogati o differiti al 16 aprile i termini per la formazione del silenzio- assenso o del silenzio-rigetto, sembra sostenibile che il medesimo periodo  debba essere considerato per quei procedimenti ( come le gare ) che si concludono con una espressa manifestazione di volontà.
E la conferma diretta è rinvenibile dall’articolo 84 del Decreto Legge 18/2020 che sospende fino al 15 aprile tutti i termini del processo amministrativo.
In questo senso, dunque, è da rilevarsi un elemento di possibile criticità. Da una parte c’è la necessità di “tempi certi e celeri dei procedimenti”, con l’invito a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto.
Dall’altra il differimento dei termini previsto all’articolo 103, per quel che riguarda le gare, rischia di tradursi in un rallentamento di procedure che, in molti casi, risultano estremamente urgenti.
La Circolare si conclude invitando a valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottate in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come individuate dall’articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020.
Insomma, se la sollecitazione del Ministro è opportuna, vanno comunque evidenziate una serie di problematiche che le stazioni appaltanti si trovano a dover affrontare.
2. Necessari  provvedimentI di sospensione/ differimento dei procedimenti di gara?
Detto che “Alle pubbliche amministrazioni è sempre  riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di  gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno  specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza”[8], si fa rilevare in primo luogo che, con le opportune cautele, può essere possibile proseguire nelle procedure in corso ( con termini in scadenza o già scaduti).
E’ infatti possibile, espletando procedure telematiche, una gestione delle procedure che coniughi comunque celerità e trasparenza[9], anche in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.[10]
Per cui, magari con opportuni adeguamenti delle piattaforme informatiche, è possibile che i concorrenti possano “partecipare” alle sedute pubbliche, ed i Commissari lavorare a distanza ( ad esempio in video conferenza).
Dovranno essere indicate a verbale le misure adottate, ma una gestione “a distanza” può essere possibile ( anche se presuppone la presenza/ reperibilità di tecnici informatici in grado di sbrogliare eventuali problemi tecnici).
Non bisogna però sottacere le difficoltà di ogni tipo cui tutti ( stazioni appaltanti ed imprese) sono sottoposti.
Se per le stazioni appaltanti il problema può essere individuato nella adeguatezza ( maggiore o minore) delle dotazioni informatiche e del personale a disposizione per la conduzione delle gare, gli operatori economici possono scontare difficoltà altrettanto grandi nell’espletamento dei sopralluoghi ( ove richiesti ), nella produzione delle cauzioni provvisorie, ma anche ( visto i tempi che corrono ) nella futura disponibilità di materiali e personale necessari per l’espletamento delle prestazioni.
Perché non è più scontato, purtroppo, che anche sugli appalti si possa operare come prima dell’emergenza COVID-19.[11]
Il momento è durissimo per tutti, e gli scenari che abbiamo davanti risultano essere ignoti, bisogna ammetterlo.
Ed in questo senso va evidenziata la pesantissima incertezza economica, che potrebbe determinare anche revoche in autotutela delle procedure di gara a causa della necessità di “rimodulare” le risorse a disposizione della pubblica amministrazione[12].
Insomma, per le stazioni appaltanti può porsi comunque il problema della sospensione/proroga delle procedure in corso ( con termini in scadenza o già scaduti ) .
Anche se la giurisprudenza non risulta “rigida” su questi adempimenti[13], si ritiene che, soprattutto per le procedure per le quali non sia spirato il termine per la scadenza delle offerte, sia opportuna oggi l’adozione di un provvedimento formale di sospensione/differimento dei termini.
Mentre per le procedure per le quali il termine di scadenza è già scaduto e magari il Seggio di Gara/ la Commissione ha già avviato i lavori può essere sufficiente una comunicazione nella quale si sospende la procedura definendo ( se possibile ) un calendario di gara, per quelle con termini ancora non scaduti può essere opportuna l’adozione di un provvedimento che determini una proroga abbastanza consistente degli stessi ( sperando di tornare alla normalità in breve tempo).
Si tratta dunque di operare una rettifica del Bando che poggerebbe come motivazione sull’articolo 103 del D.L. 18/2020, sui provvedimenti eccezionali del Governo, superando le strette previsioni dell’articolo 79 del Codice degli Appalti[14].
Rettifica che deve seguire la regola del contrarius actus[15]con i conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni, comunicazioni e adempimenti tra i quali spicca la richiesta ad ANAC di modificare la scadenza del Codice CIG perfezionato ( altrimenti gli operatori non potranno pagare la “Tassa sulle Gare” e generare il PASSOE).
Si ritiene che in un caso o nell’altro ( termini in scadenza o termini scaduti ), trattandosi di atti interlocutori, non possano essere sollevate particolari obiezioni da parte degli operatori economici.[16]
3. Un Intero sistema sotto stress
La gestione degli appalti in questa fase drammatica della vita della nostra Italia ( e del mondo) impone di allargare la prospettiva di analisi all’intera pubblica amministrazione.
Perché evidentemente, la gara d’appalto costituisce l’ultimo atto di una percorso che parte da atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici, Enti aggiudicatori, Stazioni appaltanti ( Bilanci, Documento Unico di Programmazione, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i [17],Piani Esecutivi di gestione etc).
Ogni amministrazione fissa le proprie principali acquisizioni nei propri strumenti di programmazione e nel Programma biennale di forniture e servizi[18].
La riflessione vera, alla luce degli scenari da “economia di guerra” che ci si presentano sotto gli occhi, è quale sia l’attuale validità degli strumenti di programmazione adottati ( o da adottare) dal “sistema” Pubblica Amministrazione.
Essi infatti rischiano di essere travolti da una crisi di dimensioni mai viste.
Ed in questa prospettiva la domanda da porsi è se convenga, oggi, bandire da zero delle procedure di gara ( a meno che non siano per lavori forniture e servizi urgenti o sommamente urgenti).
Con quale coraggio avviare procedure, ad esempio, per servizi di durata pluriennale in una situazione che rende assai incerta la loro copertura finanziaria?.
Oppure lavori di una certa consistenza che impegnano più bilanci delle Amministrazioni?
La situazione era già difficile prima, oggi sta diventando estremamente critica.
Per cui, purtroppo, gli attuali scenari impongono di navigare “a vista”, determinando obbligatoriamente procedure “di breve periodo”, almeno per ora.
Eventualmente con proroghe dei contratti in essere[19] o vere e proprie varianti degli stessi[20], giustificati da eventi oggettivamente imprevedibili, oppure con attivazione di procedure per importi modestissimi in maniera da gestire quasi giorno per giorno forniture, servizi, lavori.
E non mi soffermo sui rapporti con le imprese aggiudicatarie di gare bandite prima della crisi perché qui si aprono altri capitoli delicati che meritano approfondimenti in cui si intrecciano Codice degli Appalti e Codice Civile in una miscela esplosiva.
Insomma, forse varrebbe la pena, in una situazione di emergenza, pensare ad una legislazione di emergenza sugli acquisti della Pubblica Amministrazione, a termine, che tenga conto del superamento, nei fatti, sia del Codice degli Appalti che delle regole della contabilità pubblica.
Forse la vedo troppo buia, ma non credo.
Sebbene cerchi sempre di ragionare con il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà oggi è il momento del pessimismo.
Ma domani è un altro giorno….
Siena, 28 marzo 2020
Roberto Donati
 
[1] Art. 103  Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
[2] Art. 7 Legge 241/1990  Comunicazione di avvio del procedimento
  1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
[3] Art. 21-quater  Efficacia ed esecutività del provvedimento
  1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
  2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.
[4] Si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent.06-12-2011, n. 9600- La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica di provvedimento di secondo grado, perché modifica, solo parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4498) .
[5] Il legislatore ha opportunamente utilizzato la propria discrezionalità nell’ambito della ragionevolezza dovuta allo stato di emergenza, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha ammesso in particolare come ( la fattispecie era relativa a vincoli decaduti) ,  si possa operare retroattivamente  in via legislativa, non costituendo fenomeni per ciò solo inammissibili dal punto di vista costituzionale, potendo in concreto sussistere ragioni giustificative, accertate attraverso l’opportuna e motivata valutazione procedimentale dell’amministrazione competente, ovvero apprezzate dalla discrezionalità del legislatore entro i limiti della non irragionevolezza e della non arbitrarietàCorte cost., (ud. 08-05-2007) 20-07-2007, n. 314.
[6] Cons. Stato Sez. V, 18-09-2008, n. 4498. I presupposti per l’adozione dell’atto di proroga sono definiti, talvolta, da specifiche disposizioni di settore. In mancanza, essi sono riconducibili ai principi generali dell’attività amministrativa… L’atto di proroga ha efficacia retroattiva nel senso che si “salda” al provvedimento originario, modificandone, sin dall’inizio, il contenuto riferito ai termini per il compimento delle attività.
[7] Definizione rinvenibile in Cons. Stato, Sez. V, 05/05/2009, n. 2812.
[8] DELIBERA ANAC N. 400  DEL  5 aprile 2017.
[9] Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990. La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte .
[10] Consiglio di Stato , Sez. III , 11 marzo 2019 , n. 1637 ha stabilito che è legittimo che in una gara telematica i Commissari possano essere abilitati a visionare autonomamente ( con username e password ) le offerte tecniche dei concorrenti.
[11] Prima di bandire una gara bisognerà consultare i Codici Ateco del DPCM 22 marzo 2020 per capire se quelle imprese possono lavorare!
[12] Consiglio di Stato, sez. III, 06.08.2019 n. 5597. Motivazioni di carattere finanziario, ed in particolare sopravvenute difficoltà economiche, possono indubbiamente costituire valide ragioni di revoca degli atti di una gara (cfr. ex multis Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809).
[13] Cons. Stato Sez. IV Sent., 17/02/2009, n. 914.Non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione e di annullamento della procedura di gara qualora sia data notizia dell’atto di sospensione, risultando sufficiente tale comunicazione, per la funzione cautelare ad esso inerente.
Cons. Stato Sez. V, 30/10/2002, n. 5975. L’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, consente l’emanazione di provvedimenti cautelari senza necessità di comunicazione di avvio, prima dell’inizio del procedimento, pertanto, la sospensione della procedura concorsuale con natura meramente cautelare, in vista dell’emanazione di provvedimenti definitivi di autotutela non serve la comunicazione di avvio del procedimento.
[14] Art. 79. (Fissazione di termini)
  1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
  2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
  3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:  a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
  4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
  5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGI ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.
[15] Tar Puglia, Lecce, Sez.III, Sentenza del 01.08.2017 n. 1351.
[16] T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 03-01-2020, n. 5. Non è autonomamente impugnabile un atto prodromico che non possa essere considerato come un diniego esplicito, né come un provvedimento dotato di autonoma capacità lesiva, in quanto inidoneo, in ragione della sua natura meramente interlocutoria, a determinare un arresto procedimentale (Cons. Stato, 27 maggio 2014, n. 2742; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530).
[17] L’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai commi 6 e 7 recita :
  1. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
 
[18] Il decreto Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 all’articolo 6 comma 1 riporta : Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni  e  delle  province  autonome  in  materia,  adottano,  nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo  periodo,  del  codice,  il  programma  biennale  degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo  allegati  al  presente  decreto  e  parte  integrante  dello  stesso.  Le  amministrazioni,  ai  fini  della  predisposizione  del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali  di  committenza,  anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
[19] CdS, Sez. V, n. 2882/2009: “la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”. Si vedano anche su tale posizioni le Deliberazioni Avcp nn. 86/2011  e 69/2011).
[20]Vedasi articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

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