27/03/2020 – Tarsu: termini di decadenza

Tarsu: termini di decadenza
26Mar, 2020
 
 
Nella Sentenza n. 6572 del 9 marzo 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità pongono in evidenza l’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che “gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a 5 anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lett. b), della Legge n. 296/2006, con decorrenza 1° luglio 2007, il previgente art. 71, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, che prevedeva invece il termine triennale. Peraltro, l’art. 1, comma 171, lett. b), della Legge n. 296/2006, prevede che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti (e precedenti) al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della “Legge Finanziaria 2007”. Tuttavia, tale normativa non può applicarsi alla Tarsu nei casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del Tributo che non costituisca atto prodromico ai fini dell’emissione della cartella esattoriale. Infatti, l’art. 71 del Dlgs. n. 507/1993, prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla Tarsu soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la Denuncia prescritta dall’art. 70 del Dlgs. n. 507/1993, oppure nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la Denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre qualora la Denuncia sia stata presentata l’Ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di Denuncia di variazione. Infine, la Suprema Corte aggiunge che l’art. 72, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della Tarsu e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto