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Sospensione dei termini procedimentali e validità di atti e provvedimenti in scadenza: tutti i rinvii del decreto “Cura Italia”
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
L’avvento del Coronavirus si è fatto sentire anche sul procedimento amministrativo e sulla validità di provvedimenti e atti. Le restrizioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti governativi hanno ovviamente influito sull’attività degli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi e degli stessi interessati. Il rischio, in questa fase così delicata, di non riuscire a concludere le istruttorie nei termini prefissati, è reale. Altro fattore critico è costituito dalla validità di atti e provvedimenti in scadenza, che nel periodo di attuale blocco dovrebbero essere rinnovati. Pertanto, il D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020, già ribattezzato “Cura Italia”, ha disposto una generalizzata sospensiva dei relativi termini.
Termini dei procedimenti amministrativi: la sospensione
L’art. 103 del decreto ha bloccato fino al 15 aprile 2020 il decorso di tutti termini procedimentali: ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Ciò significa che tutti i termini che ancora risultavano pendenti al 23 febbraio o il cui decorso è iniziato successivamente, riprendono a decorrere dal 15 aprile 2020.
Se questo vale in linea generale, tuttavia la norma specifica che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Occorre dunque che i privati, presentando apposita motivata istanza, manifestino il proprio particolare interesse alla conclusione del procedimento che li riguarda in tempi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione della sospensiva. In tal caso, l’Amministrazione dovrà comunque valutare l’urgenza di provvedere e garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del procedimento.
E’ anche possibile che sia l’Amministrazione stessa a concludere il procedimento in tempi più ridotti o magari rispettando i tempi “normali”, cioè quelli che erano inizialmente stati fissati prima dell’avvento delle norme speciali per l’emergenza Coronavirus. Lo spirito della sospensiva introdotta dal decreto “Cura Italia”, intende infatti agevolare gli enti evitando che gli attuali disagi sociali possano influire negativamente sulle istruttorie, ma nulla vieta, se queste si sono comunque nel frattempo completate e l’Ufficio preposto è in condizione di operare, che l’ente possa chiudere i procedimenti pendenti anche senza bisogno di appesantire ulteriormente le procedure e rimanendo in attesa di un’apposita istanza espressa da parte del privato. Che lo spirito della norma sia evitare conseguenze sfavorevoli dovute al decorso del tempo, lo si evince anche dalla lettura della successiva previsione, secondo la quale sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento, come la formazione di atti per silenzio-assenso, o per silenzio-diniego o inadempimento. A causa dell’emergenza, si deroga al principio in base al quale l’inerzia dell’ente provoca determinate conseguenze giuridiche.
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, nella speranza che questa dilazione temporale serva a favorire i rinnovi una volta superata l’emergenza. Non sarà dunque necessario tempestare di telefonate e messaggi gli uffici preposti al rinnovo, che in questa delicata fase sono chiusi al pubblico e devono predisporre i servizi in modalità di lavoro agile.
Procedimenti disciplinari e concorsi pubblici
Sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Altri termini soggetti a slittamento sono quelli relativi ai concorsi pubblici. Secondo il comma 5 dell’art. 87, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dal 18 marzo 2020. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’art. 22, comma 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Esclusioni
Sono esclusi da tali sospensioni e proroghe i termini stabiliti dai provvedimenti emergenziali emanati per fare fronte al Coronavirus.
Le sospensioni dei termini procedurali inoltre non si applicano ai pagamenti di stipendi, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. L’intento di salvaguardare il reddito delle persone, alla base di queste esclusioni, è di tutta evidenza.
Referendum
Con l’art. 81D.L. n. 18/2020 si dispone lo slittamento del termine ultimo di indizione per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che è stato rinviato al 19 settembre 2020. Di conseguenza, poiché una volta indetto, il referendum deve svolgersi in una data compresa tra i 50 e i 70 giorni successivi, l’ultima domenica utile per la consultazione in oggetto sarà il 22 novembre 2020, in quanto i 70 giorni scadranno sabato 28 novembre. Il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli artt. 5657 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Tutto questo in deroga a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, L. n. 352/1970, che di norma prevede che il referendum sia indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Resta da chiarire, e le Prefetture lo stanno facendo, come gli enti dovranno comportarsi a fronte degli adempimenti relativi alle rendicontazioni per le elezioni regionali. Si dovrà poi procedere di nuovo alle revisioni delle liste, e stabilire se i verbali delle Commissioni per la nomina degli scrutatori siano da ritenersi validi anche in vista dell’autunno, o se tutte le operazioni andranno ripetute.

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