26/03/2020 – Nuovo quesito Anci Risponde:  i servizi alla persona erogati da un’azienda speciale possono essere sospesi per ragioni di salute pubblica

Nuovo quesito Anci Risponde:  i servizi alla persona erogati da un’azienda speciale possono essere sospesi per ragioni di salute pubblica
25 marzo 2020, di alm
Le disposizioni emanate per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 hanno sancito l’emergenza sanitaria. In difficoltà le attività di assistenza
 
Il caso è stato posto ad Anci risponde (qui tutti i dettagli sul servizio) da un Comune che detiene un’azienda speciale con la quale ha conferito la gestione di gran parte dei servizi sociali, fra cui quelli erogati all’interno di Centri Diurni per Disabili da una Cooperativa Sociale Onlus debitamente accreditata. Di conseguenza, i rapporti fra Comune, Azienda speciale e cooperativa sociale sono stati regolati da un contratto di servizio e da una convenzione ad hoc.
Ciò premesso, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso (Covid-19), in applicazione dei diversi DPCM che si sono succeduti, si è determinata la necessaria chiusura del Centro Diurno per Disabili, con la conseguente sospensione del servizio all’utenza, non addebitabile né all’Azienda Speciale né alla Cooperativa Sociale. Di qui l’esigenza del Comune – che ha richiesto l’intervento del servizio Anci Risponde – di individuare il legittimo comportamento da assumere per la regolazione dei rapporti finanziari con la Cooperativa per tutta la durata di sospensione del servizio, posto che la Convenzione non disciplina l’ipotesi di chiusura, a qualunque titolo, del servizio ma soltanto quella di assenza dell’utente.
I contratti di appalto e di concessione affidati ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)  – fa notare il team Anci Risponde – in primo luogo possono essere sospesi ai sensi dell’art. 107 del Codice stesso. Tale disposizione, prevista per i lavori si applica anche ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibili (comma 7).

Ai fini dell’applicabilità della norma, però, devono ricorrere le seguenti ipotesi:

  • circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1), oppure
  • ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2).
Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a 1/4 della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (ma anche di servizi e forniture), o comunque quando superi 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

Nel caso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse. Di conseguenza, con verbale del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Rup, avente i contenuti previsti dall’art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, si potrà procedere alla sospensione del contratto e delle obbligazioni a esso inerenti e conseguenti.

Con particolare riferimento alle attività erogate all’interno dei centri diurni – aggiungono in conclusione gli esperti di Anci Risponde- occorre tuttavia tener presente quanto stabilito dall’art. 48 del Dl. n. 18/2020, in base al quale durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministrazioni devono fornire, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto:
  • prestazioni in forme individuali domiciliari, oppure

    •    prestazioni a distanza, oppure

    •    prestazioni rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Tali servizi possono essere svolti –sottolineano gli esperti Anci Risponde – secondo priorità individuate dall’Amministrazione competente, tramite coprogettazione con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie.

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