26/03/2020 – Emergenza da COVID-19: il Tribunale di Brescia e la tutela d’urgenza in materia di fornitura di servizi idrici

Emergenza da COVID-19: il Tribunale di Brescia e la tutela d’urgenza in materia di fornitura di servizi idrici
 Rocco Greco 44 -(Avvocato)
Una interessante pronuncia del Tribunale di Brescia evidenzia il notevole impatto dell’emergenza da Covid-19 sulla sussistenza del periculum in mora in seno al ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato per la riattivazione della fornitura di acqua corrente
 giovedì 26 marzo 2020
 
Il noto Covid-19, più comunemente conosciuto come Coronavirus, ha indubbiamente cambiato le vite di noi tutti, vuoi per i notevoli impatti sulla salute pubblica, vuoi per gli atti fortemente limitativi delle libertà di circolazione e movimento posti in essere dal Governo per limitarne la rapida diffusione.
Il celere avanzare del Virus, tuttavia, ha avuto un notevole impatto anche sulla giurisprudenza delle Corti che, seppur a personale ridotto, si stanno già trovando ad aver a che fare con le conseguenze derivanti dall’epidemia e dalle nuove norme emanate per contrastarle.
Tra tutte viene alla mente il D.P.C.M. dell’ 08.03.2020, contenente una serie di misure restrittive e raccomandazioni per la popolazione tra le quali si ricorda: lavarsi spesso le mani, tenere una igiene personale molto curata ed evitare, per qualsiasi motivo, gli spostamenti non necessari.
Ma cosa accade quando un soggetto particolarmente fragile e facilmente aggredibile dal Virus, ad esempio un ultrasettantenne, si trova privato dell’acqua corrente per motivi legati ad una pregressa morosità? Prevale l’interesse economico  del privato oppure, deve darsi maggior rilevanza alla tutela del bene vita e della salute pubblica?
A questi interrogativi è stato di recente chiamato a rispondere il Tribunale di Brescia a seguito della presentazione di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale un cittadino 72enne chiedeva la riattivazione del servizio idrico interrotto a causa della morosità del precedente intestatario.
Come noto, per poter addivenire ad un pronuncia ex art. 700 c.p.c. è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del  “fumus boni iuris”, inteso come la presunzione dell’esistenza del diritto cautelare e del “periculum in mora” identificato con il pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa della definizione del procedimento.
E’ proprio su tale ultimo aspetto che il Tribunale si sofferma, accogliendo le richieste dell’anziano ricorrente ed ordinando alla Società fornitrice la riattivazione del servizio idrico (Trib. Brescia decr. 442/2020 del 20.03.2020).
Il Giudice adito preliminarmente rimarca come in un tal caso sia pacifica la sussistenza dei presupposti di urgenza di cui all’art. 83, comma 3, del Decreto Legge 18/202, essendo innegabile che il provvedimento richiesto (diretto al ripristino dell’erogazione dell’acqua per uso domestico) sia volto alla tutela di “diritti fondamentali della persona” quale è il diritto alla salute.
Tale tesi era stata sostenuta dalla difesa del ricorrente, che aveva richiamato, a sostegno dei propri assunti difensivi l’art. 3 della Carta dei diritti dell’Uomo a mente del quale “Ogni  individuo  ha  diritto  alla vita,  alla  libertà  ed  alla  sicurezza della propria persona”, nonché l’art. 32 comma 1 della nostra Costituzione, secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La tutela del bene vita e della salute pubblica, soprattutto in una situazione di crisi epidemiologica come quella attuale, deve quindi ritenersi prevalente rispetto a qualsiasi altro diritto, pur se costituzionalmente garantito.
Giungendo alla sussistenza del periculum in mora, il Tribunale acclara l’evidente presenza dello stesso, come pure l’urgenza di provvedere, atteso l’irreparabile pregiudizio che il ricorrente potrebbe subire a causa dell’illegittimo protrarsi dell’interruzione della fornitura di acqua (bene primario sia per l’alimentazione che per le esigenze di igiene personale e tutela della salute) e dell’impossibilità di rifornirsi altrove, stanti le attuali condizioni di emergenza sanitaria (conclamate dalla pronuncia del DPCM 8.3.2020 e successivi) che non consentono ai cittadini di uscire di casa se non per situazioni di necessità e che hanno condotto alla chiusura di tutti gli esercizi commerciali (quali ad es. gli impianti sportivi) che non siano connessi alla produzione ed al commercio di generi alimentari.
Notevoli sono gli spunti di riflessione derivanti dal provvedimento del Tribunale bresciano, in particolar modo sulla sussistenza – nel periodo di massima diffusione del Covid 19 – del periculum in mora in seno al ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato per la riattivazione della fornitura di acqua corrente.
Potremmo dire che, in un certo senso, l’onere probatorio spettante al ricorrente sia particolarmente agevolato, essendo la sussistenza del periculum in mora insita nella situazione emergenziale generale in cui versa il nostro paese e nei provvedimenti limitativi alla libertà di movimento adottati per il contenimento del Virus.
E’ innegabile, tuttavia, che questo è solo il primo di una lunga serie di provvedimenti che verranno adottati dalle Corti italiane chiamate già ad intervenire, tramite un’opera interpretativa e in alcuni casi suppletiva, sulle molteplici lacune presenti nei D.P.C.M. sinora adottati.

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