25/03/2020 – Emergenza COVID-19: anticipazioni pagamenti P.A. possibili anche in caso di consegne d’urgenza

Emergenza COVID-19: anticipazioni pagamenti P.A. possibili anche in caso di consegne d’urgenza
di Domenico Irollo – Domenico Irollo commercialista/revisore contabile/pubblicista
 
In attesa del preannunciato pacchetto di misure ad hoc volte ad accelerare le procedure di appalto e l’apertura dei cantieri, con il D.L. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) vengono adottate prime disposizioni in tema di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, nonché una serie di deroghe temporanee al vigente Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016, avuto specifico riguardo agli iter procedurali per l’affidamento di talune commesse pubbliche più direttamente correlate al fronteggiamento dell’attuale quadro emergenziale epidemiologico.
Ma andiamo con ordine. Una prima novità è stata introdotta in tema di anticipazione del prezzo dei contratti pubblici: per effetto dell’art. 91, comma 2, viene difatti integrato, in via permanente, il comma 18 dell’art. 35 CCP per chiarire che l’erogazione dell’anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla Stazione Appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni, è “consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8” CCP, a mente del quale l’esecuzione d’urgenza “è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. Si tratta in definitiva di una norma di natura essenzialmente interpretativa e dunque avente portata generale, che mira a fugare qualsiasi possibile dubbio esegetico a proposito della possibilità di accordare anticipazioni del prezzo in favore dell’appaltatore in caso di consegna in via d’urgenza e che, come spiegato nella relazione illustrativa al D.L. in rassegna, ha lo scopo di assicurare “immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la ‘ratio’ istitutiva della previsione medesima”. Giova in proposito sottilineare che in sede di conversione in legge del D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”) era stata da ultimo prevista l’estensione dell’anticipazione del prezzo d’appalto del 20% anche ai servizi e alle forniture, mentre precedentemente era prevista solo per i lavori pubblici, e ciò è appunto avvenuto attraverso la sostituzione del riferimento al termine “lavori” con quello più generale di “prestazione”. Per il resto, rimane ferma la previsione in base alla quale l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Sempre all’art. 91, al comma 1, viene introdotta una norma per tutelare le imprese dalla possibile contestazione di inadempienza da parte del committente a causa della doverosa applicazione di misure decise dal Governo per contrastare la diffusione dell’epidemia. Nello specifico, nel corpo dell’art. 3 del D.L. n. 6/2020, recante prime “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dopo il comma 6 è stato inserito il nuovo comma 6-bis, in forza del quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Ciò significa che, ad esempio, l’eventuale carenze di mascherine (DPI ex D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in ambienti in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione delle lavorazioni, purché afferenti il periodo emergenziale in atto, e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione delle commesse.
Vengono introdotte inoltre alcune disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti per:
– acquisti di forniture e servizi per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese (art. 72): viene stabilito in particolare che i relativi contratti di forniture, lavori e servizi, senza limiti di importo, possono essere aggiudicati fino al 31 dicembre 2020 con la procedura di cui all’art. 63, comma 6, CCP, ossia con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara in cui “le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”;
– acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica al fine di permettere la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75): si prevede nello specifico che, nei limiti delle soglie comunitarie, si possa procedere ai relativi approvvigionamenti (anche al di fuori del MEPA o di sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, oltre che degli strumenti centralizzati di acquisto, considerato che è espressamente consentito derogare “ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” e dunque anche alle norme in tema previste dalla L. n. 296/2006 e dalla L. n. 208/2015) ai sensi del citato art. 63, comma 2, lettera c), CCP – in cui invero già si ammette il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati” – selezionando tuttavia l’affidatario tra non meno quattro operatori economici (anziché i 5 contemplati dal su riportato comma 6), di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”, iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. Dal punto di vista della semplificazione, va rimarcata altresì la previsione in base alla quale le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di “stand still” contemplati sub art. 32 CCP;
– interventi di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 (art. 86): si dispone l’esecuzione dei lavori di somma urgenza secondo le procedure di cui all’art. 163 CCP, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori;
– acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, da utilizzare per contrastare l’epidemia attingendo alle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 99): le aziende, agenzie ed enti del Servizio Sanitario Nazionale per approvvigionarsi di beni e servizi possono far ricorso alla procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici [come è invece previsto sub art. 36, comma 2, lett. a), CCP], concorrendo tutte le seguenti condizioni: si tratti di importi inferiori alle soglie comunitarie; le risorse sono provenienti, in via esclusiva, da donazioni di privati ed imprese; a detti acquisti si proceda entro il prossimo 31 luglio;
– acquisizione delle piattaforme e dei dispositivi per la didattica a distanza e strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, anche al fine di potenziare quelli già in dotazione, da parte delle istituzioni scolastiche (art. 120): come per gli acquisti di servizi informatici, le Stazioni Appaltanti vengono sostanzialmente lasciate libere di acquisire i prodotti maggiormente confacenti alle proprie esigenze, anche al di fuori degli strumenti centralizzati di acquisto.

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