20/03/2020 – Videocall senza regolamento – Per riunire consigli e giunte non serve la compresenza

Le misure del dl Cura Italia per garantire l’operatività dei comuni durante l’emergenza Covid
Videocall senza regolamento – Per riunire consigli e giunte non serve la compresenza
di Liliana Cirillo ed Eugenio Piscino

Tra le misure volte a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid -19, il decreto legge n. 18/2020, approvato dal governo lo scorso 16 marzo, ha previsto semplificazioni per il funzionamento degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni.

Si consente, infatti, che i consigli di comuni, province e città metropolitane, nonché le giunte comunali, possano effettuare le proprie sedute in videoconferenza. Nello stato di emergenza, proclamato dal consiglio dei ministri il 31 gennaio e per tutta la sua durata, i criteri di trasparenza e tracciabilità per l’utilizzo di questo strumento, vengono fissati, in modalità semplificata, dal presidente del consiglio, o dal sindaco.
Si prescinde, pertanto, dall’approvazione di un apposito regolamento, per gli enti che non l’abbiano ancora previsto. Secondo il decreto legge, elementi essenziali, per la validità delle sedute, sono la possibilità di identificare con certezza i partecipanti; la regolarità dello svolgimento delle sedute, garantendo le funzioni del segretario comunale o provinciale e con adeguata pubblicità delle riunioni.
La prima bozza, diffusa tra gli addetti ai lavori, nei giorni antecedenti l’approvazione, prevedeva la necessaria compresenza del presidente dell’organo collegiale e del segretario, destando, pertanto, non poche perplessità sulle modalità applicative, con un appesantimento del procedimento deliberativo. La ragionevolezza, tuttavia, ha prevalso e si consente a tutti i partecipanti di intervenire, alla seduta, da remoto.
L’emergenza eccezionale, mai affrontata prima, aveva già determinato il ministro per la pubblica amministrazione, con le direttive nn. 1 e 2 /2020, a precisare che tutte le riunioni dovessero svolgersi privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare un adeguato distanziamento precauzionale.
Lo svolgimento delle sedute del consiglio e della giunta in modalità telematica (videoconferenza) consente, pertanto, di assicurare l’efficacia e la tempestività dell’azione amministrativa. In questi ultimi giorni, infatti, in molti enti si rischiava una vera e propria paralisi, che avrebbe potuto determinare l’impossibilità di poter assolvere gli adempimenti legali e amministrativi.
Le misure adottate garantiscono, quindi, lo svolgimento dei lavori di consiglio e giunta, attraverso la partecipazione a distanza, nel rispetto del principio di collegialità e dei principi essenziali indicati dall’art. 70 del decreto legge, come recepiti nel provvedimento del sindaco/presidente. La scelta del legislatore consente un’ampia potestà di autodisciplina degli enti locali, coerentemente alle posizioni della dottrina amministrativa sul punto.
Appare opportuno evidenziare l’obbligo della videoconferenza, non prevedendosi audio o semplici chiamate telefoniche, per consentire l’effettivo riconoscimento dei presenti oltre all’adeguata pubblicità delle sedute (che già numerosi enti garantiscono, tramite i propri siti istituzionali).
Nell’intento di fornire un supporto nell’elaborazione di linee guida, si potrà, ad esempio, prevedere che:
a) la partecipazione alla seduta avvenga mediante collegamento in videoconferenza e/o teleconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune;
b) il sindaco o chi presiede la giunta firmino digitalmente i documenti, anche se questi si trovino fuori dal territorio comunale;
c) qualora la seduta di giunta/consiglio sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il presidente della riunione. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di giunta intervenuti da remoto e per il computo del numero legale si sommano, agli eventuali componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune.
È necessario che il collegamento sia idoneo a:
– garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti dell’organo che intervengono da remoto;
– a regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della votazione;
– a consentire al segretario generale, o al vice segretario generale in sua vece, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Si segnala, a tale proposito, il sito dell’Anci Campania, che ha pubblicato (in data antecedente al decreto legge Cura Italia) uno schema di deliberazione di giunta comunale in materia, i cui principi possono essere mutuati anche per il provvedimento sindacale/presidenziale semplificato.
Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto