19/03/2020 – Termini processuali e udienze nei processi civili e amministrativi dopo il d.l. “Cura Italia” n. 18/2020

Termini processuali e udienze nei processi civili e amministrativi dopo il d.l. “Cura Italia” n. 18/2020
di Giuseppe Civico e Gaia Vitarelli
 
I. Premessa
1.1. Il Nuovo Decreto Legge (pubblicato sulla GU n. 70 del 17.03.2020) con l’art. 83 va a sostituire (abrogandoli) gli art. 1 e 2 del precedente D.L n. 11/2020 (che recava “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”), facendo sostanzialmente due cose in riferimento ai processi civili e penali:
·ampliare il periodo di sospensione dei termini e delle udienze fino al 15 aprile;
·chiarire alcuni aspetti che avevano portato a dei dubbi interpretativi (sollevati dal cnf) o prassi contrastanti all’interno degli uffici.
 
II. Il testo dell’art. 83 D.L. n. 17/2020 e le novità apportate rispetto al DL n. 11/2020
2.1. Di seguito si riporta il testo (in rosso e grassetto sono evidenziate le novità, mentre in nero le frasi che non hanno subito modifiche rispetto al precedente decreto)
2.2. Per una più agevole lettura di confronto con il D.L. n. 11/2020 (oltre alla colonna di destra relativa ai richiami al Dl 11/2020), si fa notare sin da subito che, le eccezioni previste al comma 3 – per le quali non vale né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini- , sono le medesime del precedente decreto (ossia quelle materie “sensibili” previste già all’art. 2 comma 2 lettera g del DL n. 11/2020), ma che si riferiscono ora all’intero “procedimento” e non solo alle udienze (in sostanza, laddove c’era la parola “udienza” è stata sostituita con “procedimento”).
 
Articolo 83 del NUOVO DECRETO LEGGE
Riferimenti al vecchio DL 11/2020
“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”
 
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Art. 1 comma 1
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penaliSi intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Art. 1 comma 2
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
d) udienze a carico di imputati minorenni.
c) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove
indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile
Art. 2 lettera g)
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli303 e 308 del codice di procedura penale.
 
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
Art. 2 comma 1 primo periodo
6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno2020i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
Art. 2 comma 1 dal secondo periodo
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Art. 2 comma 2
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Art. 2 comma 3
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309,comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 6, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Art. 2 comma 4
10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
Art. 2 comma 5
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 2 comma 6
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 2 comma 7
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
 
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.
 
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
Art. 2 comma 8
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Art. 2 comma 9
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
 
19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.
Art. 2 comma 10
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
 
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Art. 2 comma 11
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
 
 
 
III. Conclusioni
3.1. Dunque, tirando le fila della nuova norma per quanto concerne i procedimenti civili (tralasciamo invece le previsioni che riguardano specificatamente il penale):
I)                  Le udienze sono sospese fino al 15 aprile, dunque vengono rinviate d’ufficio a data successiva (comma1);
 
II)                Anche i termini processuali sono sospesi dal 9 marzo fino al 15 aprile (comma 2);
 
III)            La sospensione dei termini processuali riguarda tutti i procedimenti civili e penali (ferme restando ovviamente le eccezioni per le particolari materie, cfr. comma 3);
 
 
 
 
 
 
N.B: tale specificazione nasce dal fatto che erano sorti due dubbi, ossia:
·Che la sospensione potesse valere solo per i giudizi le cui udienze per cui era stato disposto il rinvio dell’udienza (interpretazione francamente un po’ forzata e illogica);
·Che la sospensione potesse non valere ad esempio per l’impugnazione delle sentenze (ad esempio in appello o cassazione) posto che in quei casi non ’era alcuna udienza da spostare ma era semplicemente depositata e “quiescente” la sentenza da impugnare.
 Ora questi dubbi – come scritto anche nero su bianco nella relazione di accompagnamento al D.L. – non ci sono più, e la sospensione è generalizzata per tutti i giudizi e anche per le impugnative.
IV)             Per i termini a ritroso si è previsto – con un periodo aggiunto ex novo in fondo al comma 2 – che se cadono nel periodo di sospensione la relativa udienza è spostata se non è possibile garantire la giusta “distanza” dall’udienza (es: udienza il 20 aprile con termine a ritroso, per deposito memoria o documenti, dieci giorni prima, ossia il 10 aprile; l’udienza verrà spostata e con essa il termine, che verrà dunque a scadere più tardi; es: nuova udienza 20 maggio, nuovo termine a ritroso, 10 maggio).
 
                     Focus: ATTI “INTRODUTTIVI” DEL GIUDIZIO:
Nel precedente decreto si era posto il dubbio se la sospensione dei termini valesse anche per gli atti introduttivi (es: una revocatoria il cui termine di 5 anni scadesse proprio nel periodo di sospensione o una qualsiasi azione giudiziaria da avviare entro un termine perentorio), dal momento che si faceva espresso riferimento ai “procedimenti pendenti” (dunque pareva riferito solo ai processi in corso).
Il nuovo decreto invece riferisce chiaramente la sospensione anche ai giudizi da avviare.
Anzitutto perché al secondo comma non si parla più di “procedimenti pendenti” ma solo di procedimenti tout court (di procedimenti pendenti si parla, ovviamente, solo al primo comma per quanto concerne il rinvio delle udienze).
E poi – a scanso di equivoco – è stato aggiunto proprio un periodo (sempre al comma 2) che prevede l’applicazione della sospensione anche per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi” (NB: il riferimento è anche agli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi)
Peraltro, sempre al comma 2, c’è una norma di chiusura ossia, che la sospensione dei termini si applica “e, in genere, tutti i termini procedurali”.
 
 
CRITICITA’
Potrebbe proporsi un dubbio, qualora ci sia un caso particolare, come nell’esempio sotto descritto:
Esempio: prima udienza tenutasi il 1 marzo, termini 30+30+20 per depositare le memorie ex art. 183 cpc e udienza di trattazione fissata il 1 giugno. Ovviamente se slittano (in forza della sospensione) questi termini si supera teoricamente l’udienza di arrivo (in questo esempio, paradossalmente, la memoria n. 3 scadrebbe dopo l’udienza), quindi questa dovrebbe essere spostata d’ufficio dal Giudice.
Ma in mancanza di indicazioni in tal senso – ad esempio la cancelleria comunica lo spostamento d’udienza – risulta prudenziale rispettare i termini depositando le memorie come se non ci fosse la sospensione, dato che – leggendo alla lettera il comma 2 – la previsione del differimento dell’udienza è contemplata solo per i termini a ritroso (mentre quelli delle memorie 183 sono tecnicamente “in avanti”).
Nel dubbio, meglio di rischiare insomma.
Non sembrano sorgere problemi invece – anche se anch’essi in avanti – per i termini per conclusionali e repliche in quanto dopo non c’è alcuna udienza e il giudice non può, pena la nullità, emettere la sentenza prima della scadenza del termine della replica (cfr. recentemente Cassazione 29354/2019).
 
 
 
V)                Le “linee guida” sul funzionamento dei tribunali che adotteranno i capi degli uffici giudiziari decorreranno dal 16 aprile fino al 30 giugno.
 
3.2. Per quanto riguarda invece il processo amministrativo, vale la pena ricordare in questo contesto che è l’art. 84 a prevedere “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”.
In estrema sintesi, le misure adottate sono le seguenti:
·Tutti i termini relativi al processo amministrativo siano sospesi dal 8 marzo fino al 15 aprile 2020 (inclusi) ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 3 cpa;
·Le udienze pubbliche e camerali fissate tra 8.03 e il 15.04 sono rinviate d’ufficio;
·I procedimenti cautelari promossi tra 8.03 e il 15.04 sono decisi ex art. 56 cpa (cautelare monocratico) e la trattazione collegiale è fissata dopo il 15.04 (i decreti monocratici restano efficaci fino alla trattazione collegiale in deroga all’art. 56 comma 4 cpa – e contro i decreti cautelari monocratici o ante causam emessi è ammesso appello al CdS);
·Dal 8.03 e fino al 30.06 i presidenti adottano le misure organizzative necessarie;
·Fino al 30 giugno 2020 le cause passano direttamente in decisione, e le parti hanno la facoltà di presentare brevi note fino a 2 giorni liberi prima della trattazione.
 
Avv. Giuseppe Civico e Dott.ssa Gaia Vitarelli – Studio Legale Radice&Cereda di Milano

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