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Decreto legge “Cura Italia”
Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori amministrativi di interesse per la Polizia locale
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
 
Dalla lettura del combinato disposto delle norme emanate dal Governo in questa delicata fase emergenziale di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della loro estensione a tutto il territorio nazionale, devono ritenersi sospesi i termini relativi ai procedimenti sanzionatori amministrativi in atto.
In pratica devono intendersi sospesi i termini relativi a:
– notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative al Codice della Strada a della altre norme che prevedono sanzioni amministrative;
– pagamenti in misura ridotta, compresi quelli in forma agevolata (riduzione del 30%);
– presentazione atti, comunicazioni o documenti richiesti dalle norme o dall’organo procedente;
– svolgimento dell’attività difensiva per la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Il precetto (auspicato da tutti) non è direttamente rinvenibile nel diritto positivo vigente, ma è frutto di rinvii e di interpretazione di alcune norme emesse dal Governo in questa fase emergenziale.
L’art. 3, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 prevede che le disposizioni del D.M. Economie e Finanze 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per i cittadini ed imprese con sede o operanti nella prima zona rossa), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni della prima zona rossa.
L’art. 10, comma 2, D.L. 9/2020, prevede la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni della prima zona rossa (Lombardia e Veneto).
Il successivo comma 18 prevede l’automatica estensione delle misure, in origine predisposte solo per le aree definite come “rosse” stabilendo che: “In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”.
Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. della Repubblica Italiana, fornisce ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, ed ha stabilito, all’art. 1, comma 1, che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.
L’art. 1D.P.C.M. 8 marzo 2020, prevedeva, limitazioni stringenti per 14 province italiane, che sono state estese, il giorno successivo a tutta Italia.
Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 10, comma 18, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, nonché dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e dell’art. 1D.P.C.M. 8 marzo 2020, si ricava la predetta sospensione dei termini per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti o aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva nell’intero territorio nazionale.
Il periodo di sospensione è applicabile per tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi avviati alla data del 10 marzo 2020 con l’accertamento o con la contestazione (o notificazione) della violazione all’obbligato.
Restano quindi sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo successive proroghe, derivanti dal persistere della condizione emergenziale), se i termini per il loro adempimento non era già scaduto il 10 marzo 2020:
– la notificazione degli atti di accertamento di violazioni amministrative agli obbligati in solido
– il termine di pagamento dei verbali notificati o di esecuzione di adempimenti connessi (comunicazioni dati conducente, previsto dall’art. 126-bis, del C.d.S., esibizione documenti, ecc);
– il termine per il pagamento in misura agevolata con sconto del 30 % previsto dall’art. 202, del C.d.S. (sconto del 30%);
– il termine per la presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
– i termini processuali connessi ai procedimenti giurisdizionali civili o penali instaurati.
Dal punto di vista operativo degli uffici di Polizia Locale non c’è alcun obbligo di sospendere le notificazioni degli atti o la redazione degli atti processuali, ma viene assegnato più tempo per farlo e, allo stesso modo, gli utenti hanno più tempo per adempiere alle incombenze connesse con le sanzioni amministrative in cui sono incorsi.
Su questo argomento servirebbe maggiore chiarezza che l’Esecutivo avrebbe potuto fare in sede di emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che contiene varie disposizioni di sospensione o proroga dei termini, per permettere a tutti di essere in regola e potersi concentrare su altre problematiche fonte, al momento, di maggiori preoccupazioni.
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, riguardo alla proroga di termini nelle materie di interesse per la Polizia Locale, prevede:
– all’art. 68, “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, con il quale sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento di entrate tributarie e non tributaria, emesse dagli agenti della riscossione; le disposizioni predette si applicano, tra l’altro, anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
– all’art. 83, in materia di contrasto emergenza nella giustizia civile, penale, tributaria e militare, con il quale sono rinviate dal 9 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
– all’art. 92, “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, con il quale si autorizza fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;
– all’art. 103, “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, nel quale si prevede di non tenere conto del periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, ai fini del conteggio dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio; tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
– all’art. 104, “Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”, nel quale è previsto che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità , scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020 (per l’espatrio la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento);
– all’art. 108, rubricato “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”, ove al comma 1, vengono previste nuove modalità operative per procedere alla notificazione a mezzo posta, di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e all’art. 201 del C.d.S., per le quali gli operatori postali, in luogo di raccogliere la firma del destinatario, attestano direttamente la modalità di recapito; mentre al comma 2, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle norme del C.d.S., di cui all’art. 202, comma 2, fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (con possibilità di ulteriore estensione con D.P.C.M. qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive).

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