17/03/2020 – Limiti alla riduzione di sanzioni per la Tares 

Limiti alla riduzione di sanzioni per la Tares 
Italia Oggi Sette – 16 Marzo 2020
 
 
È legittima l’ intimazione rivolta al contribuente con cui si pretenda il pagamento delle sanzioni su debiti residui relativi ad avvisi di accertamento emessi sulla base della omessa denuncia e mancato pagamento della Tares, non potendo per i tributi locali essere applicata estensivamente alcuna delle norme che riducano l’ ammontare delle sanzioni stesse per effetto del pur lieve ritardo nell’ adempimento. La Ctp di Milano, con sentenza n. 52/01/2020, si pronunciava, attraverso il detto principio normativo, in relazione a un ricorso per Tares 2013, sollevato da un contribuente contro il comune di Milano. In particolare il ricorrente aveva ricevuto una ingiunzione per mancato pagamento della tassa su rifiuti e servizi per l’ anno 2013, relativa a un immobile di 171 mq sito in Milano, e proponeva ricorso ritenendo che la sanzione irrogatagli non era in linea con l’ importo pagato, versato seppur con un ritardo di soli 3 giorni.
L’ ente comunale si costituiva in giudizio, convinto del proprio operato, e chiedeva il rigetto del ricorso. Il collegio, analizzato quanto fornito dalle parti stesse, rilevava che l’ avviso di accertamento era stato notificato regolarmente il giorno 20 novembre 2015, e che il pagamento era stato effettuato, a opera del contribuente, il giorno 21 gennaio 2016, ovvero con tre giorni di ritardo rispetto al termine di 60 giorni previsto per il pagamento degli importi allora portati dall’ avviso di accertamento. Rilevava, inoltre, che il comune di Milano aveva conteggiato di per sé la sanzione in misura ridotta e che aveva correttamente applicato la normativa vigente prevista dall’ art. 14, comma 43, dl n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, secondo cui le sanzioni della fattispecie dovevano essere ridotte a un terzo, al fine di sollecitare l’ acquiescenza del contribuente, per mezzo del pagamento del tributo entro il termine di proposizione del ricorso.
Tale normativa, osservavano i giudici, rientra nel novero delle norme derogatorie in materia tributaria, dunque non sono estensibili in via analogica, poiché di stretta interpretazione non estensiva ai casi non espressamente previsti dalla legge. Nessuna altra norma di ambito sanzionatorio che riducesse l’ importo irrogato sulla scorta dell’ esiguità del tributo dovuto o per il lieve ritardo poteva essere dal contribuente invocata, men che meno nella fattispecie trattata vertente su tributi locali. La Ctp, quindi, rigettava il ricorso proposto dal contribuente, condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio data la soccombenza dello stesso.
Con il ricorso in epigrafe, () ha impugnato l’ ingiunzione di pagamento (), notificata in data 27 dicembre 2018, (). Tale somma è relativa a un debito residuo di cui all’ avviso di accertamento (), emesso a titolo di omessa denuncia e mancato pagamento della tassa per lo smaltimento sui rifiuti e sui servizi (Tares) dovuta per l’ anno 2013, in relazione all’ immobile sito in Milano (), per una superficie di mq 171. Secondo il contribuente, la sanzione irrogatagli sarebbe sproporzionata rispetto all’ importo pagato e al ritardo impiegato nell’ esecuzione del pagamento, di soli tre giorni. Si è costituito in giudizio il comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’ odierna udienza. Il ricorso non può essere accolto. È pacifico tra le parti che il ricorrente, pur avendo pagato (il 21 gennaio 2016), con tre giorni di ritardo, l’ avviso di accertamento Tares, ricevuto il 20 novembre 2015, ha tuttavia conteggiato la sanzione in misura ridotta, come attestato dalla ricevuta di pagamento in atti (). Ai fini del rigetto, è dirimente rilevare che l’ Amministrazione, nel procedere al recupero della differenza, ha fatto piena applicazione della disciplina dettata dall’ art. 14, comma 43, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le disposizioni sulla riduzione delle sanzioni, volte a sollecitare l’ acquiescenza del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, come tutte le norme derogatorie in materia tributaria, sono di stretta interpretazione, non estensibili in via analogica o estensiva a casi non espressamente previsti dalla normativa (come poi correttamente replicato dalla difesa comunale, le invocate circolari dell’ Agenzia delle entrate in materia di pagamenti effettuati in ritardo, sono inconferenti nella fattispecie in esame vertente su tributi locali). Residua la questione delle spese di lite, le quali devono porsi a carico della parte soccombente secondo la regola generale. P.Q.M. La Commissione tributaria provinciale di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

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