13/03/2020 – IMU

Basilicata, del. 4 – IMU
Pubblicato il 12 marzo 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al seguente quesito. “se il Comune, quale Pubblica Amministrazione, possa ritenere disponibile l’obbligazione relativa alle sanzioni tributarie e se quindi le stesse appartengano al novero della potestà e dei diritti disponibili in merito ai quali il Comune possa concludere accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori”. 

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 4/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo 2020, richiamando la disciplina vigente in materia e gli artt. 23 e 117 della Costituzione, hanno ribadito che le sanzioni pecuniarie tributarie rientrano nel novero dei diritti indisponibili, in quanto espressione del potere punitivo dell’amministrazione che deve essere esercitato secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, pertanto non possono essere conclusi accordi transattivi con i destinatari delle predette sanzioni e né rinunce degli introiti derivanti da obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 140/2018Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 106/2014).

I magistrati contabili hanno ribadito altresì che, l’indisponibilità si estende anche al credito originario dall’irrogazione della sanzione, in quanto ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, l’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo erariale, disciplinato esclusivamente da nome dello Stato, pertanto gli enti locali non hanno alcun poter dispositivo in materia.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, l’IMU, quale tributo erariale di esclusiva legislazione statale rientra nel novero dei diritti indisponibile e inderogabili, dunque gli enti locali non possono sottrarsi all’irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie previste dalla legge in caso di omesso versamento.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Basilicata, del. n. 4 – 20

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