12/03/2020 – Rimborso spese dei consiglieri comunali

Lombardia, del. n. 20 – Rimborso spese dei consiglieri comunali
Pubblicato il 11 marzo 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito al rimborso spese di viaggio sostenute dal consigliere comunale, residente in un altro Comune, per partecipare alle sedute istituzionali del consiglio e per partecipare all’elezione del Presidente della Provincia, nonché la rimborsabilità delle spese per raccomandate.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 20/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 febbraio, hanno ritenuto, richiamando la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie,  n. 38/2017, che il viaggio sostenuto dal consigliere per spostarsi dal Comune di provenienza al capoluogo di Provincia possa ritenersi spesa necessaria all’espletamento del mandato, e  dunque rimborsabile ai sensi dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. 267/2000.
Secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, le spese sostenute dall’amministratore locale, che abbia necessità di ricorrere ai mezzi propri per recarsi dal proprio luogo di residenza presso l’ente per il quale svolge il mandato, per oggettiva mancanza di alternative di trasporto pubblico o per particolari difficoltà di collegamento, non rientrano nei vincoli finanziari posti dall’art. 6 del d. l. n.  78/2010.
In merito alle spese per raccomandate sostenute dal consigliere comunale, secondo la magistratura contabile, è demandata agli enti l’adozione di appositi regolamenti comunali che disciplinino la fattispecie in questione, così come previsto dall’art. 38 co. 3 del d.lgs. 267/2000, fatti salvi i limiti previsti dalla legge.

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