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Presidente del Consiglio comunale: indennità di funzione
02 Mar, 2020
Nella Delibera n. 125 del 14 novembre 2019 della Corte dei conti Marche, un Comune al di sotto dei 3.000 abitanti ha chiesto se, ove si intenda eleggere, per la prima volta, la figura del Presidente del Consiglio comunale, la relativa indennità di funzione, calcolata facendo riferimento agli importi tabellari per la classe demografica di cui al Dm. n. 119/2000, rientri o meno nel computo degli oneri la cui determinazione di spesa sia soggetta al Principio di invarianza (art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014).
La Sezione ha chiarito che l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale nel Comune in questione dovrà essere calcolata alla stregua della Tabella a) allegata al Dm. n. 119/2000 (art. 5, comma 2), con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005. Per contro, vanno annoverati nel computo degli oneri soggetti all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, di natura variabile, connessi allo status di Amministratore di cui al Titolo III, Parte IV del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 ed 86 del Tuel, espressamente esclusi da detta disposizione. Infine, la Sezione precisa che, ai fini dell’applicazione degli incrementi previsti dall’art. 2 del Dm. n. 119/2000, devono essere puntualmente verificate le condizioni ivi previste (stagionalità demografica, virtuosità risultante dall’ultimo bilancio approvato, ecc.) per il raggiungimento dei limiti massimi previsti dallo stesso Decreto. Condizioni che devono essere certificate da un’apposita Delibera approvata dall’Ente Locale. Peraltro, la Sezione ha precisato che l’art. 82, comma 1, del Tuel, prevede la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata per gli Amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita. Orbene, ai fini dell’invarianza della spesa, non può in alcun modo rilevare la riduzione operata nel caso di specie, per effetto di una scelta discrezionale (rinuncia all’aspettativa non retribuita), vuoi perché deve farsi unicamente riferimento all’astratto meccanismo di determinazione dell’indennità previsto dalla Tabella A allegata al Dm. n. 119/2000 – in ordine al quale non opera il criterio di invarianza, vuoi perché la ratio dell’art. 82, comma 1, è da individuarsi unicamente nell’esigenza di una minore compensazione del Sindaco che goda di altro trattamento retribuito, e cioè con riferimento ad una condizione a carattere personale che non può avere effetti ampliativi dei diritti di natura economica degli altri Amministratori.

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