03/03/2020 – Aggiornamento dei compensi dei revisori degli enti locali

Aggiornamento dei compensi dei revisori degli enti locali
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale, col parere del 5 febbraio 2020, si esprime in ordine alle disposizioni ordinamentali di cui all’art. 241D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e alle norme regolamentari del predetto decreto, ovvero in tema di compensi dei revisori degli enti locali, al fine d’incentivare comportamenti contabili e gestionali omogenei da parte degli enti locali ed interpretare l’assetto normativo laddove peculiari criticità possano emergere nell’applicazione concreta; l’interpretazione fornita, spiega il Ministero, riveste carattere d’orientamento sui profili gestionali che sono di competenza dell’ente locale, sul presupposto fondamentale del rispetto dell’autonomia amministrativa e gestionale dello stesso ente locale nell’ambito dell’autorità discrezionale inerente le funzioni proprie.
Evidenzia, il Dicastero, che da una lettura coordinata dell’art. 241 TUEL e del D.I. 21 dicembre 2018 (emanato in attuazione del comma 1, art. 241 TUEL, per aggiornare i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori contabili, suddiviso in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e d’investimento, come illustrato all’allegato A dello stesso decreto),discendono due considerazioni:
– che la struttura del compenso è tipizzata dal legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 241, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/2000;
– che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi e cioè la fascia demografica e le spese di funzionamento e d’investimento.
Ciò detto, restano impregiudicati i presupposti giuridici previsti dall’art. 241 TUEL, riguardanti l’an e il quantum dell’aggiornamento, in altri termini la discrezionalità dell’azione amministrativa di competenza dell’ente locale. Pertanto, l’aggiornamento non è un obbligo, ma una facoltà dell’amministrazione che può autodeterminarsi nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio e, in tal senso, l’aggiornamento avrà carattere di adeguamento nei termini di legge, per la parte relativa alle variazioni percentuali del tasso d’inflazione secondo gli indici Istat, dall’anno 2005 all’anno 2018, restando indefettibile la scelta dell’ente locale sull’an e sul quantum della variazione, sia quella menzionata dell’inflazione del 20,3%, sia quella collegata ai criteri previsti all’art. 1D.M. 21 dicembre 2018 e dell’ulteriore incremento del 30% per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In altri termini: trattandosi di limiti massimi, la misura dell’aggiornamento dipende in primis dalle risorse finanziarie stanziabili nel bilancio dell’ente, oltreché dai criteri sopra accennati.
Il parere contiene anche indicazioni circa la decorrenza dell’aggiornamento del compenso e la competenza del Consiglio dell’ente, nella considerazione che, da un lato, l’art. 4 del D.I. in esame prevede la decorrenza dei nuovi limiti massimi del compenso dal 1° gennaio 2019, dall’altro, il comma 7, art. 241 TUEL prevede che “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina” e, al riguardo, ricorda che l’art. 1, comma 3, del decreto di fine dicembre prevede che “l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo“, lasciando così intendere la facoltatività dell’adeguamento e l’irretroattività degli effetti sui rapporti in essere.
Su quest’ultimo aspetto, in particolare, la stessa Direzione Centrale della Finanza locale, nel successivo e conseguente parere del 20 febbraio 2020, richiama la giurisprudenza consultiva contabile e, in particolare, i principi di diritto enunciati dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie, nella delibera n. 14 del 24 giugno 2019, che specificano: “l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel.” E proseguendo “gli organi consiliari dovranno verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti all’ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia” e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri“.
Quanto premesso, sottolinea l’importanza del momento di valutazione, compiuto dal Consiglio dell’ente, sui presupposti giuridici per la determinazione del compenso, nei limiti dell’adeguatezza e congruità ai sensi dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 10, comma 9, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in tema di revisione legale), del corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisore, per i rapporti in itinere alla data del 1° gennaio 2019; di conseguenza:
– per i nuovi incarichi affidati dal 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi, suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti, che si manifestano nella delibera di nomina quale momento fondamentale di espressione dell’autonomia amministrativa e negoziale con cui si compongono gli interessi sottostanti;
– di converso, per gli incarichi già in essere costituisce presupposto ostativo la “norma di sbarramento” sopra menzionata, che fissa quale momento regolatore per il compenso del revisore la delibera di nomina; nondimeno, considerando la descritta natura del rapporto, la valutazione compiuta al momento della nomina, dell’impianto motivazionale della delibera consiliare, potrà supportare le diverse determinazioni del caso concreto.
Pertanto e conclusivamente, in tema di aggiornamento dei compensi dei revisori degli enti locali va affermato che:
– per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi, suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti manifestate nella delibera di nomina;
– l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso.
 

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