29/05/2020 – Tributi locali, termini incerti

Tributi locali, termini incerti
Per la decadenza degli accertamenti e delle riscossioni
di Sergio Trovato

Dubbi interpretativi e incertezze sui termini per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali. Le norme del dl «Rilancio» (34/2020) non sono in linea con le disposizioni contenute nel dl «Cura Italia» (18/2020) e questa situazione darà luogo a un notevole contenzioso nei prossimi anni se il legislatore non interverrà, precisando entro quali termini gli enti locali potranno recuperare le somme non versate dai contribuenti, atteso che entrambi i decreti sopra citati hanno sospeso le attività spostando più avanti i termini di decadenza. Le attività di accertamento dovrebbero essere svolte entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, cui si aggiunge il periodo di sospensione di 85 giorni, che va dall’8 marzo al 31 maggio di quest’anno. Ad eccezione dell’annualità per cui maturerà a fine anno il termine di decadenza, per il quale l’articolo 157 del dl «Rilancio» impone l’emissione degli atti entro il 31 dicembre 2020, ma consente la notifica entro il 31 dicembre del 2021. Ma sull’applicazione di questa norma ai tributi locali non ci sono certezze. L’articolo 154 dello stesso decreto ha prorogato dal 31 maggio al 31 agosto il periodo di sospensione delle attività di riscossione, tramite cartella o ingiunzione, che in realtà non sono mai state sospese. La sospensione era prevista solo per i versamenti.

Dunque, è necessario che già in sede di conversione del dl 34 si provveda a chiarire, anche con una norma di interpretazione autentica, in modo puntuale quali norme sono applicabili ai tributi amministrati dagli enti locali e entro quali termini devono essere svolte le attività di accertamento e riscossione. Il citato articolo 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio), scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, «sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021». Non sono comunque dovuti gli interessi per ritardato pagamento nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto. Pertanto, non possono essere conteggiati gli interessi nel corso del 2021. Che un atto di accertamento venga notificato nel mese di gennaio o nel mese di giugno, è irrilevante ai fini del calcolo degli interessi, che non maturano durante l’anno in questione. È evidente che per il 2015, soggetto alla decadenza, il legislatore ha concesso, in deroga ai principi dello Statuto del contribuente, un termine più ampio per notificare gli avvisi di accertamento. Mentre, per le annualità successive gli atti potranno essere notificati aggiungendo gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario. Per esempio, entro il 26 marzo 2022 o 2023, rispettivamente, per gli anni d’imposta 2016 e 2017. Tuttavia, pur ritenendo che le regole fissate dall’articolo 157 si applichino anche agli enti locali, al riguardo servono certezze. Medio tempore sono state avanzate le più disparate interpretazioni sull’applicabilità di questa norma ai tributi locali che, in effetti, appare dalla sua formulazione letterale più rivolta alla disciplina dei tributi erariali. Ma gli enti e i concessionari non possono correre il rischio di notificare atti per il recupero dell’evasione che sono potenzialmente contestabili e che potrebbero dar luogo al contenzioso, con eventuali consistenti perdite di gettito.
Anche sul fronte della riscossione le regole non sono chiare. L’articolo 154 suindicato ha prorogato il periodo di sospensione delle attività di riscossione, effettuate sia con cartella di pagamento che con ingiunzione, dal 31 maggio, previsto dall’articolo 68 del dl «Cura Italia», al 31 agosto. Si tratta di una disposizione a dir poco confusa, poiché il comma 1 dell’articolo 68 aveva sospeso solo i termini dei versamenti per le entrate tributarie e non tributarie. Non si può differire il termine di sospensione di un’attività che non era mai stata sospesa. È doveroso fissare, con norma di legge, i paletti per lo svolgimento dell’attività di riscossione.
Va ricordato che la notifica di cartelle e ingiunzioni per il recupero coatto delle entrate locali è limitata agli atti di accertamento già emanati lo scorso anno. Dal 2020 gli enti locali sono tenuti a notificare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto agli accertamenti emanati in passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio 2020. Questi atti devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata. L’accertamento è anche atto della riscossione coattiva, che ha la funzione di titolo esecutivo e precetto.

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