29/05/2020 – Logistica e aiuti economici per i pubblici esercizi contenuti nella manovra di maggio. Le indicazioni dell’ANCI

Logistica e aiuti economici per i pubblici esercizi contenuti nella manovra di maggio. Le indicazioni dell’ANCI
di Marilisa Bombi – Giornalista. Consulente attività economiche.
 
Esenzione dal bollo per la domanda di concessione del suolo pubblico, deroga al Codice dei beni culturali e del paesaggio, riduzione ed esenzione (laddove possibile, di tributi ed imposte, procedure semplificate per aiutare le imprese del settore della somministrazione. Questi sono gli aspetti più significativi contenuti nell’art. 181D.L. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU, supplemento ordinario n. 21 nella stessa data e noto come decreto legge “Rilancio”. L’Anci nazionale, al fine di supportare i comuni, ha predisposto una nota di indirizzo interpretativa delle due disposizioni rilevanti alla fattispecie. Si tratta, nelle specifico, degli articoli 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” e 264 la cui rubrica recita: Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19. Si tratta, all’evidenza, di disposizioni straordinarie emanate nel contesto della particolare situazione epidemiologica che ha colpito anche l’Italia e che ha costretto i pubblici esercizi a chiudere i battenti dall’11 marzo scorso fino alla loro riapertura consentita dal 18 maggio scorso, rispettivamente dai due DPCM dell’11 marzo e 17 maggio. Due mesi di chiusura che hanno indotto il Governo a perseguire, con il sopraindicato art. 181, due finalità: quella di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM dell’ 11 marzo (e non dal 10 aprile come indicato dall’Anci) fino al 18 maggio, a seguito dell’emanazione del DPCM del 17 maggio scorso.
L’area pubblica occupata da tavoli e sedie. Tavolini e sedie all’aperto per rispettare il distanziamento è il diktat delle raccomandazioni contenute nelle regole predisposte da Governo e regioni. Anche ampliando lo spazio precedentemente utilizzato. Per questo motivo sono state predisposte delle agevolazioni, ovvero delle procedure semplificate, per la presentazione della domanda di concessione all’uso del suolo pubblico. In pratica, per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v. le istanze non andranno presentate al SUAP, ma è stata individuata una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria. In deroga al D.P.R. n. 160/2010 e senza applicazione dell’imposto di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972. Sono fatte salve, comunque, – evidenzia l’Anci – le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.
Deroghe normative. Di particolare rilievo, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 181 (ovvero i titolari di imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287) di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Infine, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 181, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis, D.P.R. n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata, ha rilevato l’Anci, la portata innovativa di questa norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell’art. 264, comma 1, lett. f), D.L. n. 34/2020.
L’esonero dal pagamento Tosap e Cosap. Nello specifico, vengono esonerate dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico; tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020 è previsto per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. Il minor gettito per i Comuni è a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo che dispone di una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. La copertura riguarda solo i mancati introiti COSAP/TOSAP per le concessioni già in essere, per le quali, evidentemente l’esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP determina una minore entrata per i comuni. A tale proposito, l’Anci ritiene che l’esonero di cui al comma 1 dell’art. 181 non possa che trovare applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione, ha sottolineato l’Anci, risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e e nuove concessioni) e che, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento.
La domanda di concessione e l’autocertificazione. Una interessante interpretazione delle nuove disposizioni fornita da Anci, riguarda l’iter procedimentale e la relativa istruttoria. Nel senso che i Comuni potrebbero prendere in considerazione la possibilità di emettere immediatamente il provvedimento concessorio, alla ricezione della domanda che inevitabilmente deve essere corredata dalla planimetria, sulla base dell’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc.
In sostanza, il provvedimento concessorio, a seconda dell’organizzazione degli Enti, potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematica della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita un’occupazione d’urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

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