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Semplificare e accelerare: gli impegni del D.L. “Rilancio” sul personale pubblico
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
Sicurezza sul lavoro
Il primo intervento, patrocinato dall’art. 66, apporta un paio di modifiche all’art. 16D.L. n. 18/2020, che ha considerato quali dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Se nella versione originale questa prerogativa è stata riconosciuta ai “lavoratori” tout court, ora viene estesa a “tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non” che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Le stesse previsioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Resta ferma la disciplina dell’uso delle mascherine fissata dall’art. 5-bis, comma 3, dello stesso D.L. n. 18/2020, che fino al termine dello stato di emergenza consente, in conformità alle attuali evidenze scientifiche, di fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari, utilizzando anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Il secondo intervento è all’art. 83, che si occupa di sorveglianza sanitaria ed è finalizzato a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio. I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assicurare la sorveglianza sanitaria “eccezionale” dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Si tratta di una sorveglianza straordinaria rispetto a quella “ordinaria” prevista dall’art. 41D.Lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente. Qualora non sia prevista la nomina di quest’ultimo, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. E’ rinviata ad apposito decreto del Ministro del lavoro la definizione della tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. L’accertata inidoneità alla mansione “non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
Congedi, permessi e indennità
L’art. 72 apporta modifiche all’art. 23, comma 1, D.L. n. 18/2020 in materia di congedi, che automaticamente si riversano sull’art. 25 applicabile al lavoro pubblico. In particolare, viene esteso al 31 luglio 2020 il periodo in cui i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Cambia anche il comma 6, che per i genitori di minori fino a 16 anni, in aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Rimane la condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
Novità anche per il bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting, che viene raddoppiato a 1.200 euro ed è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per tali servizi è incompatibile col bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355, L. n. 232/2016.
L’art. 73 estende l’incremento delle dodici giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 con ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’art. 75 inserisce un comma all’art. 31D.L. n. 18/2020 in materia di divieto di cumulo tra indennità, stabilendo che quelle di cui agli artt. 2728293038 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Lavoro agile
L’art. 90 rinvia alle regole fissate dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020 per i datori di lavoro pubblici, stabilendo che per il periodo di emergenza e fino al 31 dicembre 2020 la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla L. n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo gli obblighi di informativa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Di lavoro agile si occupa anche l’art. 263, che obbliga le pubbliche amministrazioni ad adeguare le misure di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), D.L. n. 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Si tratta delle misure che limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
L’onere è quello di organizzare il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
Le amministrazioni vengono impegnate ad adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità e ad assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza, valutando l’attuazione delle misure ai fini della performance.
Concorsi e assunzioni
Diverse e complesse le disposizioni relative alle assunzioni. L’art. 247 semplifica le procedure concorsuali della Commissione RIPAM per il reclutamento del personale non dirigenziale, che possono essere svolte presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale: la prova orale può essere svolta in videoconferenza; la domanda di partecipazione è presentata esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale; il candidato deve essere in possesso di un indirizzo PEC e registrarsi nella piattaforma attraverso lo SPID; la commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica.
Per le procedure in corso, l’art. 248 impegna la Commissione RIPAM a modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso prevedendo esclusivamente l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate.
L’art. 249 introduce il principio secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione possono essere applicati dalle singole amministrazioni.
L’art. 250 impegna la Scuola Nazionale dell’amministrazione a bandire l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale. L’art. 251 introduce modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della Salute, finalizzate ad assicurare i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese. L’art. 252 è invece dedicato alle assunzioni presso il Ministero della Giustizia. L’art. 253 chiude le procedure per le assunzioni di magistrati ordinari; l’art. 254 quello notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Seguono disposizioni di semplificazione e accelerazione di alcune procedure concorsuali: Corte dei conti (art. 257); Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 258); Forze Armate, Forze di polizia e (ancora) Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 259 e 260); Dipartimento della protezione civile (art. 261); Ministero dell’economia e delle finanze (art. 262).

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