27/05/2020 – Le disposizioni del DL 34/20 su anticipazioni di liquidità e sospensione termini tributari

Le disposizioni del DL 34/20 su anticipazioni di liquidità e sospensione termini tributari
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali. In questo intervento di alcune disposizioni relative alle anticipazioni di liquidità e la sospensione di termini e versamenti tributari.
IRAP: non si effettuano i versamenti a saldo e in acconto
E’ previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
E’ istituito, nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dalla gevolazione innanze viste non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al ripartodel fondo tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del MEF, da adottarsi entro 30 giorni dalla data del 19 maggio 2019 (art. 24).
Bilancio consolidato: differito al 30 novembre 2020
E’ differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all’art. 1D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Regioni, enti locali e loro enti e organismi strumentali) (art. 110).
Rinegoziazione dei mutui degli enti locali: semplificazioni
Nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’organo esecutivo. Resta fermo l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Si stabilisce, altresì, che, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (la disposizione prevede la forma pubblica dei contratti di mutuo con determinate clausole e condizioni) e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (la disposizione si occupa della conversione dei mutui e della trasmissione dei contratti di mutuo al ME), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento (art. 113).
Contributi ai comuni per messa in sicurezza: differimento termini
Sono differiti alcuni termini al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data del 19 maggio 2020.
Differito dal 15 maggio al 15 luglio 2020 il termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (art. 30, comma 14-ter, terzo periodo, D.L. n. 34/2019)
Differito dal 15 giugno al 30 agosto 2020 il termine relativo all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (art. 30, comma 14-ter, quarto periodo, D.L. n. 34/2019.
Differito dal 15 ottobre al 15 novembre 2020 il termine richiesto a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (art. 30, comma 14-ter, sesto periodo, D.L. n. 34/2019) (art. 114).
Anticipazioni di liquidità
Sono introdotte disposizioni che consentono di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefìci per l’intero sistema economico nazionale.
Gli enti locali le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti (CDP) l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle anticipazioni è stabilito che le stesse non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 203 e 204D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all’art. 62D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. E’ previsto che il fondo anticipazione di liquidità, disciplinato dal richiamato paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all’art. 1, commi 897ss., della L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie.
La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Sono stabilite le modalità e i tempi di concessione della anticipazione. L’anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l’esigenza nell’altra.
L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e
sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei BPT a 5 anni in corso di emissione.
Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta alle scadenze previste, sulla base dei dati comunicati dalla CDP, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’IMU, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.
Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta , alle scadenze previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il detto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La verifica del pagamento è affidata alla CDP, la quale in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione.
Infine, è stabilito che le anticipazioni possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali (art. 116).
Addizionale regionale e comunale all’IRPEF: proroga termini
I versamenti sospesi (tra questi, quelli dell’Addizionale regionale e comunale all’IRPEF) , di cui all’art. 18D.L. 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 126, comma 1).
Sospensione dei termini degli adempimenti: ritenute fiscali
In base alle disposizioni contenute nel comma 1, dell’art. 62D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Adesso si dispone che i detti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del MEF 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesisono effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 127, comma 1, lett. a).
L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).
Processo tributario: contributo unificato
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’art. 16D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall’art. 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato (art. 135, comma 1).
Somme iscritte a ruolo: sospensione compensazione
In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’art. 28-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 145).

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