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“Covid-19”: le indicazioni per aiutare i Comuni ad orientarsi nel fiume di norme e documenti di prassi che regolano la “Fase 2”
26Mag, 2020 by Redazione
 
Con l’entrata in vigore, il 18 maggio 2020, del Dpcm. 17 maggio 2020, la c.d. “Fase 2” dell’emergenza scaturita dalla diffusione del virus “Covid-19” è ufficialmente entrata nel vivo.
Nelle 2 settimane precedenti alla data citata, le regole del gioco erano state dettate dal Dpcm. 26 aprile 2020, che aveva dato il via ad una serie di timide riaperture che lasciavano fuori, ad esempio, (eccezion fatta per asporto e consegne a domicilio) il mondo della Ristorazione, quello del Commercio al dettaglio e i Servizi alla persona.
Constatato che questo primo step verso il ritorno alla normalità non ha pregiudicato gli sforzi fatti per ridurre il numero dei contagi e la trasmissibilità del “Coronavirus”, si è assistito all’emanazione – nell’arco di pochi giorni – di una serie di norme e documenti di prassi che disciplinano un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello cui ci eravamo abituati in questi mesi.
Non si guarda più solo dall’oggi all’immediato futuro (mediamente 2 settimane, come accaduto sinora), ma si getta finalmente lo sguardo più avanti, fino a quella che è – almeno ad oggi – la data che segna la fine dello stato di emergenza: il 31 luglio 2020.
Come lo si è fatto? A livello centrale, la “seconda fase della Fase 2” è stata progettata attraverso l’emanazione di:
  • Dl. n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020;
  • Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, elaborate il 16 maggio 2020 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • Dpcm. 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020;
  • Linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere durante la fase 2”, diffuse il 20 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;
  • Linee-guida Inail-Iss.
A ciò, si affiancano le Ordinanze regionali che hanno recepito le norme di cui sopra, disciplinando a loro volta il calendario e i requisiti per le riaperture, tenendo conto delle specificità del proprio Sistema sanitario, tessuto produttivo, e, soprattutto, dell’andamento della curva epidemiologica tra i propri cittadini.
Come sempre accade, soprattutto nelle fasi più difficili per il Paese, gli Enti Locali (in generale) e i Comuni (in particolare) rivestono un ruolo di primo piano nella gestione di questa delicata fase, essendo di fatto – per cittadini e imprese – il volto “familiare” dello Stato, quello in prima linea a cui rivolgersi alla bisogna.
Proponiamo quindi qui di seguito una sorta di vademecum riassuntivo delle disposizioni che li interessano in maniera più diretta, organizzate per tema, approvate attraverso tutte le norme e i documenti citati.
UFFICI PUBBLICI
Riferimenti:
  • Art. 39 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020;
  • Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, Scheda n. 7;
  • Art. 263 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Per quanto riguarda gli Uffici pubblici e privati che prevedono l’accesso del pubblico, le indicazioni da tenere presenti sono le seguenti:
▪ è necessario informare adeguatamente dipendenti e utenti sulle misure di prevenzione;
▪ è data la possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso ove questa superi i 37,5°C;
▪ l’invito del Governo è quello di indirizzare gli utenti – ove possibile – verso modalità di collegamento a distanza e soluzioni tecnologiche innovative;
▪ favorire l’accesso degli utenti tramite prenotazione, così da evitare gli assembramenti negli uffici;
▪ riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito, dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;
▪ l’area di lavoro, ove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche (es. plexiglass) adeguate a prevenire il contagio;
▪ nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani degli utenti;
▪ l’attività di front office per gli Uffici ad alto afflusso di utenti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;
▪ l’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all’utente);
▪ per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza. Ove questo non sia possibile, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina;
▪ assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di ricevere un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature;
▪ favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
In generale, gli Enti Locali sono chiamati ad adeguare le misure di prestazione in presenza indifferibili di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle Imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali.
Lo strumento principe individuato per raggiungere tale obiettivo in sicurezza è la flessibilità oraria del lavoro.
Si ricorda poi che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, i lavoratori dipendenti immunodepressi o con handicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona immunodepressa o con handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
AREE PUBBLICHE
Riferimenti:
  • Dl. n. 33 del 16 maggio 2020;
  • Art. 1, lett. b) e i), Dpcm. 17 maggio 2020;
  • Allegato 8 Dpcm. 17 maggio 2020.
Resta fermo, anche per questa fase, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020.
I Sindaci hanno facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, ove non ritengano possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ciò premesso, in generale sono consentiti: l’accesso a Parchi, Ville e Giardini pubblici e l’accesso di minori alle Aree gioco che si trovino al loro interno.
Via libera quindi, a differenza di quanto previsto dal previgente Dpcm. 27 aprile 2020, alle attività ludiche e ricreative all’aperto purché si osservino le indicazioni specificate nell’Allegato 8 del Dpcm. 17 maggio 2020.
Nello specifico, gli Enti gestori di questi spazi sono chiamati a:
  1. mettere a disposizione del personale che si faccia carico di manutenzione e controllo periodico; pulizia degli arredi e supervisione degli spazi.
  2. eseguire la manutenzione ordinaria degli spazi in questione, definendo e controllando i loro confini, eseguendo controlli periodici dello stato delle attrezzature (assicurando frequenti e approfondite pulizie, almeno giornaliere, delle superfici più toccate);
  3. eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che non si creino assembramenti, che bambini e adolescenti siano accompagnati da adulti e che i cittadini che accedono a questi spazi siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (Mercati, Fiere e Mercatini degli hobbisti)
Riferimenti:
  • Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, Scheda n. 6;
Essendo incaricati di istituire, regolare e gestire mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, va da sé che il coinvolgimento degli Enti Locali nella gestione della riapertura di questi ultimi sia molto più diretto di quanto non avvenga per la riapertura dei negozi in generale.
Attraverso la Scheda n. 6 approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, i Comuni sono stati espressamente chiamati ad individuare – anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi – le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di “Covid-19” assicurando che non si vengano a creare, nell’area mercatale, assembramenti tali da non consentire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
In particolare, i Comuni devono prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
Possono inoltre essere adottate misure aggiuntive, come:
  • l’istituzione di corsie mercatali a senso unico;
  • il posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone adiacenti ai banchi così da favorire il rispetto del distanziamento;
  • il maggiore distanziamento dei posteggi e – a tale scopo – ove necessario e possibile, l’ampliamento dell’area mercatale;
  • l’individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • la sospensione della vendita di beni usati (ove ritenuto necessario).
SERVIZI PER L’INFANZIA
Riferimenti:
  • Art. 1, lett. c), Dpcm. 17 maggio 2020;
  • Allegato n. 8, Dpcm. 17 maggio 2020;
  • Art. 9, Dpcm. 17 maggio 2020.
Fermo restando che le Scuole di ogni ordine e grado continuano a poter effettuare unicamente didattica a distanza, una delle principali novità introdotte in ottica “gestione familiare” dal Dpcm. 17 maggio 2020, è stata quella di dare la possibilità, a partire dal 15 giugno 2020, a bambini e ragazzi di accedere “a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia di cui all’Allegato 8”.
Regioni e Province Autonome hanno facoltà di anticipare o posticipare la data citata a seconda dell’andamento dei contagi sul proprio territorio.
L’Allegato citato fa riferimento a 2 diversi tipi di attività, tutte rivolte ai bambini al di sopra dei 3 anni e agli adolescenti:
  1. attività che prevedano la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di Parchi e Giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.) – Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo;
  2. attività ludico-ricreative – Centri estivi – con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione e che prevedano però lo sfruttamento delle potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia, delle scuole o di altri ambienti simili come oratori, ludoteche o centri per le famiglie – Decorrenza: dal giugno 2020 e per il periodo estivo.
Quasi identiche le indicazioni fornite per attivare entrambe le modalità di servizio per l’infanzia, eccezion fatta per alcune specifiche ulteriori (evidenziate nel Prospetto che segue attraverso l’uso del sottolineato) che valgono unicamente per la seconda modalità (che per praticità chiameremo “Centri estivi”) e che sono sostanzialmente legate al fatto che per questi ultimi è prevista anche la possibilità di avvalersi di spazi al chiuso.
Accessibilità degli spazi
I servizi saranno rivolti a bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età. In generale, viene indicata come preferibile una ripartizione dei servizi che metta insieme fasce di età omogenee: ad es. 3-5 anni; 6-11 anni, 12-17 anni. Saranno i gestori a definire tempi e modalità di iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte, con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettività prevista. Per i Centri estivi, è specificato che nel caso in cui la domanda dovesse superare l’offerta, dovranno essere stilate delle graduatorie che tengano conto di alcuni criteri quali: disabilità, fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore, maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori.
Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile
Per garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Per i Centri estivi, viene specificato che – ove possibile – dovranno sempre essere favorite le attività all’aperto ma che, in caso di attività condotte all’interno dei locali, questi dovranno essere arieggiati per la maggior parte del tempo.
Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico
Questo il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini e adolescenti:
1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti;
4) per i minori con disabilità il rapporto numerico consigliato è 1 a 1.
Sempre in tema disabilità, si evidenzia che l’art. 9 del Dpcm. 17 maggio 2020, diversamente da quello previgente, ha aperto alla possibilità di ridurre il distanziamento sociale tra accompagnatori/operatori di assistenza e persone con disabilità motoria, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive, sensoriali, psichiatriche e comportamentali e, in generale, tutti coloro che non siano autosufficienti.
Principi generali d’igiene e pulizia
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera.
Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione, è opportuno prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di “Covid-19”, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.
Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
Viene evidenziata l’importanza (anche in ottica anti-contagio) di garantire continuità di relazione fra gli operatori e i piccoli gruppi di bambini o adolescenti. Viene inoltre ribadita l’importanza di pulire a fondo le attrezzature e gli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e di lavare le mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti. Con riferimento ai Centri estivi, viene inoltre evidenziata l’importanza di non far condividere posate e bicchieri durante i pasti e non programmare attività come feste con le famiglie perché queste darebbero luogo a degli assembramenti.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti
Per evitare assembramenti all’inizio e alla fine delle attività, viene prescritto di scaglionare arrivi e “ritiri” dei minori e di organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o gel igienizzante. Vengono anche fornite indicazioni relative al triage in accoglienza.
Progetto organizzativo del servizio offerto
Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico Progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. Il Progetto deve contenere le seguenti informazioni:
  1. il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
  2. il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
  3. gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
  4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
  5. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
  6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi socio-sanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
  7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
  8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti Autorità sanitarie locali;
  9. l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti Autorità sanitarie locali;
  10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
  11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
  12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.
CULTURA
Riferimenti:
  • Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, Scheda n. 11;
  • Art. 1, lett. m) e p), Dpcm. 17 maggio 2020;
  • Allegato 9, Dpcm. 17 maggio 2020.
Gli spettacoli in Teatri, Sale da concerto, Cinema, ivi compreso quelli aperti al pubblico – salve diverse disposizioni regionali – potranno riprendere a partire dal 15 giugno 2020.
Dovranno però essere previsti posti a sedere preassegnati e distanziati o dovranno esserci condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per il personale che per gli spettatori. Il Dpcm. fissa dei numeri massimi di spettatori ad evento: 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le Fiere e i Congressi. Quanto ai Musei e agli altri Istituti e luoghi della cultura ex art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, devono essere previste modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le Amministrazioni e i soggetti gestori dei Musei e degli altri Istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Nello specifico, la Scheda 11, approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prescrive di:
  • predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare;
  • definire uno specifico Piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente;
  • impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
  • richiedere l’uso della mascherina per i visitatori e per il personale addetto (in presenza di visitatori e comunque quando non sia possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro);
  • delimitare con barriere fisiche l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, ove possibile;
  • mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani in tutti i locali;
  • redigere un programma degli accessi pianificato che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
  • quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;
  • assicurare una adeguata pulizia e disinfezione dei servizi igienici e delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, ecc.);
  • favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
  • limitare l’utilizzo di ascensori, dove possibile, alle sole persone con disabilità motoria;
  • regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba;
  • disinfettare dopo ogni utilizzo audioguide o supporti informativi e favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
  • organizzare turni per le eventuali attività divulgative e, ove possibile, privilegiare gli spazi aperti;
  • per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
SPORT
Riferimenti:
  • Linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere durante la fase 2”, diffuse il 20 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;
  • Art. 1, lett. d), e), f) e g), Dpcm. 17 maggio 2020.
Il più volte citato Dpcm. 17 maggio 2020 ha aperto alla possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (eccezion fatta gli accompagnatori di minori o persone non completamente autosufficienti). E’ ancora in vigore la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ma agli atleti, professionisti e non, è stata data la possibilità di riprendere agli allenamenti. A partire dal 25 maggio 2020 (salvo diversa previsione regionale), sono inoltre consentite l’attività sportiva di base e quella motoria svolte presso Palestre, Piscine, Centri e Circoli sportivi, pubblici e privati, o presso altre Strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. Le modalità per consentire queste ripartenze in sicurezza sono state dettate dalle Linee-guida redatte dall’Ufficio per lo Sport di Palazzo Chigi e dalle Schede nn. 8 e 9 delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”.
Vediamo qui di seguito le principali indicazioni.
Piscine pubbliche
  • predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
  • il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica;
  • potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
  • divieto di accesso del pubblico alle tribune e divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;
  • redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
  • privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  • organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere);
  • tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
  • dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani;
  • la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq. di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto;
  • regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
  • al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5;
  • prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla Tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni e PP.AA. 16 gennaio 2003, effettuate da apposito laboratorio;
  • le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, ecc., vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare;
  • le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi;
  • le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.
Palestre
  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare;
  • redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
  • mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  • potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
  • organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi;
  • regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);
  • dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita;
  • dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati;
  • gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati;
  • garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata;
  • non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
  • utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
  • tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
  • per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor;
  • in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
  • attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
  • nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
  • relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
  • le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
  • evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento;
  • tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
di Veronica Potenza
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