26/05/2020 – Attività economiche e interventi edilizi: liberalizzazioni e semplificazioni contenute nel decreto “Rilancio”

Attività economiche e interventi edilizi: liberalizzazioni e semplificazioni contenute nel decreto “Rilancio”
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
La tanto attesa fase della ripartenza potrà giovarsi di nuove misure nel campo della liberalizzazione e semplificazione delle attività, anche se con toni forse un po’ troppo trionfalistici rispetto all’effettiva consistenza delle misure adottate. Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21), in vigore dal 19 maggio, all’art. 264, ha introdotto alcune misure dirette a favorire le opere connesse alla ripartenza, per le attività alle prese con le tante norme igieniche previste per la tutela della salute dal rischio di contagio per COVID-19.
I procedimenti ad istanza di parte
Il primo intervento del decreto Rilancio ha ad oggetto i procedimenti ad istanza di parte, che attengono all’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, per i quali le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’applicazione dell’art. 21-quinquiesL. 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla revoca del provvedimento amministrativo, è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.
Provvedimenti amministrativi illegittimi
Altro nodo affrontato è quello dell’autotutela mediante annullamento d’ufficio, con l’intento di favorire la conservazione degli effetti dei provvedimenti adottati in modo illegittimo, seppure nel rispetto di alcune condizioni. I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octiesL. 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1L. 7 agosto 1990, n. 241, che invece di mesi ne prevede diciotto. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Segnalazione certificata di inizio attività
Anche la possibilità di esercitare i poteri inibitori che la legge prevede rispetto all’avvio di attività soggette alla presentazione della Scia ha subito ridimensionamenti. Qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 ss., L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 19.
Silenzio assenso orizzontale e conferenze di servizi
Nelle ipotesi di cui all’art. 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14-ter, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, e cioè nei casi di mancata espressione dell’ente cui compete l’adozione di un atto endoprocedimentale di assenso, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
Attività edilizia: la procedura per le installazioni temporanee dovute alle norme post COVID-19 gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’art. 6D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del Codice del paesaggio.
Se le installazioni diventano definitive? Le procedure
Gli interessati possono comunque richiedere il rilascio dei permessi il cui rilascio non è necessario ai sensi della normativa in commento, soprattutto se mirano a mantenere definitivamente le opere realizzate. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per acquisire eventuali atti di assenso, è indetta Conferenza di servizi semplificata. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell’art. 167D.Lgs. n. 42/2004, quando possibile.
Accesso ai dati: accordi quadro
Si è cercato anche di snellire il sistema di acquisizione delle informazioni nei confronti delle amministrazioni certificatrici, con modifiche all’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’art. 2D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’art. 71, comma 4 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

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