25/05/2020 – Un controllo in meno: sospese le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973 – Nota sull’articolo 153 del “Decreto Rilancio”.

Un controllo in meno: sospese le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973 – Nota sull’articolo 153 del “Decreto Rilancio”.
Scritto da Roberto Donati 22 Maggio 2020
 
L’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche.
Come ben noto le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73[1], prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.  L’operazione viene effettuata utilizzando il  Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .
L’articolo 153 del Decreto Rilancio prevede al comma 1 :
1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68,  commi  1  e 2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente  della  riscossione non ha  notificato  l’ordine  di  versamento  previsto  dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società  a  prevalente partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del beneficiario.
Si prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020[2], delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere ai pagamenti a favore dei fornitori “saltando” uno dei tradizionali controlli.
Importante infine segnalare come le verifiche eventualmente già effettuate risultino senza alcun effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 , l’agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.
Insomma, una norma che, confrontandosi con la situazione di emergenza, prova a velocizzare l’iter dei pagamenti alle imprese sospendendo la verifica dell’articolo 48 bis del DPR 602/ 1973.
Per questo è da valutarsi con favore.
 
[1] Art. 48-bis  (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (263), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
  2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
[2] Il termine del 31 maggio previsto dall’articolo  68  del  Decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, è stato posticipato dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 al 31 agosto.

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