25/05/2020 – Indennità di funzione degli amministratori locali

Lombardia, del. n. 67 – Indennità di funzione degli amministratori locali
Pubblicato il 22 maggio 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere riguardo alle indennità di funzione degli amministratori comunali alla luce dell’art. 57-quater, co. 1, d.l. n. 124/2019, che ha inserito, all’interno dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), il co. 8 bis, il quale consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, fino all’85% della misura spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. In particolare, il sindaco ha chiesto di sapere:
  • se l’applicazione del co. 8-bis possa comportare un incremento di spesa per l’indennità di funzione del Sindaco senza una corrispondente riduzione di altre spese (quali rimborsi di viaggio, gettoni presenza, ecc.);
  • se l’applicazione dell’incremento previsto dal co. 8-bis sia automatica o debba essere preceduta da una deliberazione dell’organo esecutivo dell’ente e quale sia la decorrenza dell’incremento;
  • se, nel caso di un comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sia possibile corrispondere un’indennità anche agli assessori che ad oggi non l’hanno percepita e, in caso affermativo, se la stessa vada calcolata in percentuale su quella prevista per il Sindaco.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 67/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno precisato che l’incremento di cui al comma 8-bis dell’art. 82 del TUEL sia espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente e non opera ex-lege in automatico.
Relativamente ai rapporti con il principio di invarianza di spesa, di cui all’art. 1, co. 136, l. n. 56/2014, il Collegio ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57-quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella definizione dell’aumento di spesa, dall’altro implica un cofinanziamento da parte dell’ente, che all’atto della determinazione del predetto incremento,  necessiterà di una valutazione complessiva sulla misura dell’aumento da porre in essere, entro il limite previsto dalla legge, che risulti al contempo però compatibile con l’attuale situazione finanziaria dell’ente.
I magistrati contabili hanno infine osservato, nella deliberazione in commento, che la norma sia chiaramente formulata e riferibile ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.

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