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Coronavirus e lavoro: le misure per RLS, RSPP, RLST e organismi paritetici – Le figure di riferimento dei lavoratori, l’art. 13 del Protocollo per il contenimento del Covid-19 negli ambienti lavorativi e qualche considerazione pratica
Di Denaura Bordandini
Pubblicato il 22/05/2020
 
Il protocollo per il contrasto del coronavirus nei luoghi di lavoro rappresenta un accordo di intesa tra Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di un corpus di indicazioni operative per le aziende, da mettere in atto in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
La versione allegata al DPCM 26 aprile 2020 presenta alcuni aggiornamenti rispetto alla prima stesura del 14 marzo 2020, con particolare rilievo per le figure dei soggetti e rappresentanze a cui sono affidate le funzioni di controllo delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro.
Sommario
Evoluzione della disciplina
La protezione della persona del lavoratore trova previsione fin dal 1942 nell’art. 2087 cod. civ., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee in virtù della particolarità dell’attività lavorativa, dell’esperienza e della tecnica, e stabilisce un obbligo di carattere generale che risulta di difficile applicazione se non supportato da una normativa più specifica in materia.
L’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta la prima norma-quadro da cui è disceso il modello partecipativo attuato dagli interventi legislativi successivi, prevedendo il diritto di controllo dei lavoratori, per tramite delle proprie rappresentanze, sull’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché una funzione consultiva e propulsiva sull’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la propria salute e integrità fisica sul luogo di lavoro.
Solo con il Decreto Legislativo n. 626/1994 si avrà un riconoscimento formale della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La norma è il risultato del recepimento di una serie di direttive comunitarie e rappresenta il primo intervenuto organico e strutturale sul generico obbligo di protezione e sicurezza già previsto da Codice Civile a carico del datore di lavoro.
Oggi la materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che conferisce maggiore specificità al modello partecipativo originariamente enucleato nel 1970, introducendo e definendo le figure oggi note in tema di sicurezza sul lavoro.
Le figure di riferimento: RLS, RSPP, RLST e organismi paritetici
Procediamo con qualche necessaria definizione.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un soggetto con capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; si assume la responsabilità di organizzare e gestire il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. In alcuni casi, individuati per specifiche caratteristiche dimensionali, a funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro oppure un dipendente dell’azienda, ma anche un soggetto esterno. In tutti i casi devono essere verificate le capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Fondamentale, quindi, la formazione certificata, anche se si tratta del datore di lavoro.
La caratteristica rilevante del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:
  • rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti e, sulla base della situazione rilevata, elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
  • presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
  • collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura aziendale obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina. Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, invece, il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Ragioni dimensionali o opportunità possono determinare la scelta del coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), quindi esterno all’azienda, richiamato nell’art. 13 co. 2 del Protocollo, attraverso la l’istituzione di un Comitato composto dagli Organismi Paritetici e dalle parti sociali.
Gli organismi paritetici sono esterni all’azienda, costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro con modalità che offrano la elevata rappresentatività sul territorio nazionale, ai quali sono stati affidati compiti come:
  • Supporto alle aziende nelle scelte in tema di garanzia e tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Attività di formazione;
  • Adozione e attuazione di modelli organizzativi e gestionali, anche ai sensi del D.Lgs 231/2001;
  • Designazione del Rappresentate territoriale per la sicurezza dei lavoratori, con conseguente comunicazione all’INAIL.
L’art. 13 del Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Il protocollo affida al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e al Medico Competente il necessario coordinamento per la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro previste.
Originariamente era prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. In seguito l’art. 13 è stato arricchito dal seguente passaggio “Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.”
Viene quindi aggiornato il testo del protocollo prendendo atto del variegato panorama delle aziende presenti sul territorio e delle diverse esigenze organizzative delle stesse.
Qualche considerazione pratica
Chi fa impresa condivide la necessità di avere un ambiente produttivo sicuro e sa anche che ogni investimento economico deve essere fatto con consapevolezza. Dove l’azienda non abbia rappresentanze sindacali già in seno dovrà, quindi, valutare i pro ed i contro organizzativi del nominare un RLS e RSPP tra i dipendenti ovvero affidarsi a figure esterne. Valutazione che dovrà tenere in considerazione le specifiche caratteristiche tecniche delle lavorazioni, così come l’organizzazione interna delle risorse umane, ovvero se la lavorazione ha caratteristiche tali da essere svolta dai dipendenti, ovvero se il tipo di attività necessita di un frequente accesso a risorse esterne e temporanee.
Sia il RSPP sia l’RLS devono avere specifiche capacità tecniche, acquisibili attraverso adeguata formazione certificata, che è a carico del datore di lavoro. RSPP assume anche la responsabilità dell’adeguamento dei piani sicurezza alle specificità tecniche delle lavorazioni e dell’aggiornamento degli stessi alla normativa vigente.
Le caratteristiche tecniche dell’attività produttiva consentono di valutare la dinamicità legislativa propria, quindi potrebbe rilevare la necessità di un’attenzione particolare agli aggiornamenti normativi in tema di disciplinari tecnici delle lavorazioni ovvero di gestione del rischio, nonché a peculiari necessità di prevenzione di determinati e specifici fonti di rischio.
L’attenzione all’utilizzo delle risorse umane consente di valutare l’opportunità di formare un dipendente come RLS o prevedere il titolare stesso quale RSPP, ovvero preferire soggetti esterni.
Tutte valutazioni che aiuteranno a meglio allocare le risorse economiche.
Un RSPP esterno, normalmente un professionista, a fronte del costo per l’attività prestata, sarà responsabile della propria formazione tecnica in tema di sicurezza, così come garantirà il proprio aggiornamento normativo sul punto.
Parimenti la nomina di un RLST potrebbe rispondere all’esigenza di un’azienda che non trovi al suo interno una figura idonea ovvero, per il carattere della lavorazione, non disponga di un soggetto che possa ricoprire il ruolo: basti pensare all’impossibilità – anche contingente – di destinare la risorsa al periodo di formazione a scapito della produzione, ovvero alla semplice organizzazione aziendale che trovi più utile il ricorso a risorse umane esterne, magari mediante utilizzo di lavoratori interinali. Tutte situazioni in cui la nomina di un RSLT sarebbe risolutiva.
In ultimo, deve essere considerata l’eventualità che il lavoratore formato e nominato RLS possa uscire dall’azienda, terminando il rapporto di lavoro. Quest’ultimo caso comporta la necessità, non solo di procedere con una nuova nomina, ma anche di provvedere alla necessaria formazione, con la conseguenza di vedere duplicare i costi.

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