21/05/2020 – I dettagli forniti dalle Prefetture sul pagamento dell’indennità di ordine pubblico alle polizie locali presentano alcune differenze

I dettagli forniti dalle Prefetture sul pagamento dell’indennità di ordine pubblico alle polizie locali presentano alcune differenze
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone; Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
Sintesi
Le indicazioni delle Prefetture per il rimborso delle indennità di ordine pubblico, dovute al personale della Polizia Locale coinvolto dalle Questure nel periodo di emergenza del Covid-19, non sono uguali nel territorio italiano. Per la Prefettura di Milano il rimborso sarà effettuato comprensivo degli oneri riflessi, includendo anche gli oneri fiscali (IRAP) e l’INAIL, con espressa esclusione del personale titolare di posizione organizzativa. Per la Prefettura di Avellino e di Salerno, invece, il rimborso sarà disposto escludendo gli oneri INAIL, senza alcun cenno all’esclusione del personale titolare di posizione organizzativa.
Si ricorda come, la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Viminale con disposizione del 16 marzo 2020, si fosse espressa a favore dell’estensione dell’indennità di ordine pubblico anche al personale della Polizia Locale, fermo restando la sua incompatibilità con l’indennità per servizi esterni.
L’importo della indennità
L’indennità di ordine pubblico è stata prevista dall’art. 10D.P.R. n. 164/2002 per il personale della Polizia di Stato, distinguendo due diverse indennità. La prima da versare al personale che svolge le proprie attività fuori sede, per un importo lordo pari a 26 euro. La seconda indennità, del valore di 13 euro lordi, è versata in caso di prestazioni effettuate in sede. Per poter essere erogata, tuttavia, la durata del servizio giornaliera non potrà essere inferiore alle quattro ore.
Le indicazioni della Prefettura di Milano
A seguito di continue sollecitazioni da parte degli enti locali, la Prefettura di Milano, con nota n. 95468 del 21 aprile 2020, ha indicato ai comuni le modalità di certificazione dei giorni prestati dal personale delle polizia locali, inseriti nella programmazione settimanale dei servizi, secondo le indicazioni delle Questure. Il rimborso sarà effettuato solo dopo aver rendicontato le spese anticipate dagli enti locali. L’importo del rimborso includerà, oltre alla indennità pari a 13 euro per turno, anche gli oneri riflessi a carico degli enti locali, gli oneri fiscali (IRAP) e l’INAIL pagati dagli enti locali. Inoltre, al pari delle altre indennità accessorie, l’indennità di ordine pubblico non potrà essere riconosciuta alle Posizioni Organizzative.
Le indicazioni della Prefettura di Avellino e Salerno
Per la Prefettura di Salerno e di Avellino, il rimborso comprende, oltre agli oneri riflessi a carico degli enti locali, anche gli oneri fiscali (IRAP) ma escludendo gli oneri INAIL. Nelle note inviate ai Comuni, inoltre, nessuna espressa esclusione è stata fatta per le Posizioni Organizzative. Proprio per non creare problemi applicativi, la Prefettura di Avellino ha indicato, integrando una precedente circolare del 9 aprile 2020, l’importo dovuto agli enti, pari a 17,20 euro per singolo turno giornaliero. La differenza pari a 4,20 euro, tra i 13 euro previsti e i 17,20 versati, è dovuta quanto ad € 3,09 per previdenza (ex INPDAP) cui si aggiunge € 1,11 per IRAP. Identica modalità di calcolo è stata stabilita dalla Prefettura di Salerno, la quale ha anche elaborato un file excel dove, una volta inseriti i giorni in turno certificati dal responsabile della Polizia Locale, si ottiene il totale degli importi che saranno rimborsati. In merito al mancato pagamento dell’indennità per i titolari di posizione organizzativa, la circolare della prefettura nulla dispone per questi ultimi, con il rischio che sia inserito all’interno del personale cui se ne richiede il rimborso.

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