21/05/2020 – Decreto Rilancia Italia: esenzioni e tariffe IMU, TARI TOSAP e COSAP

Decreto Rilancia Italia: esenzioni e tariffe IMU, TARI TOSAP e COSAP
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo di TOSAP/COSAP,TARI e IMU.
IMU: abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico
L’art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico .
a) Stabilimenti balneari e termali
Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
b) Altri immobili del settore turistico
La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, è accordata ad altri immobili del settore turistico.
È stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Rispetto alla fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore concede l’agevolazione ” a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
c) Rispetto norme comunitarie
Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
d) Ristoro Comuni per minori entrate
La introduzione dell’agevolazione comporta un minore gettito a favore dei Comuni. E’ prevista che per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020.
È stabilito che alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data del 19 maggio 2020.
IMU: deliberazioni entro il 31 luglio 2020
L’art. 138 contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020.
Per quanto riguarda l’IMU è abrogato il comma 779 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020″.
Le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 107D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
TARI: deliberazioni entro il 31 luglio 2020
L’art. 138 contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020.
Per quanto riguarda la TARI è abrogato il comma 4 dell’art. 107D.L. n. 18 del 2020, in base al quale “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020″. Quest’ultima disposizione, in base alla quale “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”, è abrogata dallo stesso art. 138.
Le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della Tariffa corrispettiva per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 107D.L. n. 18 del 2020.
Esenzione TOSAP/COSAP per i pubblici esercizi
L’art. 181 contiene l’esonero dalla TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio.
a) L’esonero
È stabilito che,anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblìco esercizio di cui all’art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
b) Le attività esonerate
Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si tratta degli:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
c) Presentazione domande per l’occupazione
Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell’imposta di bollo.
d) Deroga codice dei beni culturali
È stabilito che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
e) Disapplicazione limite temporale
Viene sancito che per la posa in opera delle strutture amovibili, innanzi viste, è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
f) Ristoro Comuni per minori entrate
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data del 19 maggio 2020.
Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell’art. 3D.Lgs. n. 281 del 1997 – vale a dire quando l’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque adottato.

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