15/05/2020 – Il 2020 in smart working – Lavoro agile fino al 31/12 ma con adattamenti

Il 2020 in smart working – Lavoro agile fino al 31/12 ma con adattamenti
Pagina a cura di Luigi Oliveri

Smart working nelle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020, con adattamenti organizzativi adeguati alle esigenze di cittadini ed imprese. Nel decreto Rilancio confluisce una norma dedicata alle pubbliche amministrazioni, che nella sostanza riprende i concetti espressi con la Direttiva 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica: il lavoro agile continua a regime come modalità ordinaria del rapporto di lavoro pubblico, ma con opportuni adattamenti, laddove si manifesti la necessità di assicurare meglio e con tempi più celeri i servizi attraverso attività lavorative svolte di presenza, nelle sedi degli uffici.

Lo scopo della norma, infatti, è assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti. Lo smart working emergenziale (nella sostanza prevalentemente un homeworking, un lavoro da casa) ha certamente consentito alla p.a. di continuare ad adempiere alle proprie attività, ma scontando, in misura più o meno rilevante a seconda del tipo di attività da svolgere e dell’organizzazione e delle infrastrutture telematiche di ciascun ente, il problema di una visibile riduzione dell’operatività. D’altra parte, l’assenza di una dorsale telematica e di mezzi di dotazione (pc, smartphone e reti veloci) pubblici, ha costretto a consentire il lavoro agile anche mediante le dotazioni informatiche dei singoli dipendenti, non sempre in possesso di hardware e connessioni di rete adeguatamente veloci e potenti.
Per questa ragione, il dl 18/2020, mentre all’articolo 87 ha indicato nel lavoro agile la forma ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro, al contempo ha sospeso i termini di tutti i procedimenti amministrativi, dei procedimenti disciplinari e dei concorsi.
Il decreto Rilancio intende, tuttavia, rafforzare il principio, espresso nell’articolo 103 del dl 18/2020, secondo il quale le amministrazioni debbono comunque dare corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, indicando alle amministrazioni pubbliche di adeguare il principio secondo il quale le p.a. limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali.
Dunque, il lavoro agile potrà essere limitato nella sua estensione temporale, a condizione che i dirigenti dimostrino che le esigenze di cittadini ed imprese possano essere meglio garantite con attività anche parzialmente svolte negli uffici.
Le amministrazioni dovranno organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi flessibilizzando l’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale. Soprattutto, sono chiamate a modificare le interlocuzioni con i cittadini, utilizzando una modalità «programmata», cioè mediante appuntamento, sebbene siano da preferire soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, se ovviamente possibile. Nella sostanza, dunque, il lavoro agile non dovrà essere più solo un home working, ma potrà prevedere una resa parziale sia da casa, sia dalla sede di lavoro. Per il caso di attività negli uffici, le amministrazioni dovranno adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
La norma intende incentivare il ricorso a forme organizzative flessibili che contemperino il lavoro agile con le esigenze dei cittadini in due modalità: con azioni di aggiornamento professionale alla dirigenza e con la previsione che l’attuazione delle misure previste sia oggetto di valutazione ai fini della performance.

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