12/05/2020 – Funzionari con delega anche per i tributi locali 

Funzionari con delega anche per i tributi locali 
Italia Oggi Sette – 11 Maggio 2020
 
 
Al pari degli avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle entrate anche quelli sottoscritti, ai fini del recupero di tributi locali, da funzionari comunali, debbono essere sottoscritti da soggetti muniti del relativo potere, che però in questo caso necessita di apposita autorizzazione con delibera della giunta o atto del sindaco. È l’ osservazione frutto della disamina operata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6697/2020, in tema di sottoscrizione di un accertamento Ici. In origine due coniugi ricorrenti si erano opposti a un avviso di accertamento Ici riguardante un’ ampia area fabbricabile di cui erano entrambi proprietari al 50%. Principale doglianza, con cui risultavano vittoriosi in primo grado, era l’ eccepita carenza, in capo ai soggetti sottoscrittori dell’ avviso, del potere di rappresentanza dell’ ente locale. Quest’ ultimo, proposto appello alla Ctr lombarda, ne otteneva l’ accoglimento, esponendo come i funzionari fossero legittimati alla sottoscrizione dalle norme previste dal dlgs n. 267/2000.
La Suprema corte nella pronuncia ha quindi esordito ribadendo per gli avvisi di accertamento la sottoscrizione apposta, ex art. 42, dpr 600/73, dal capo ufficio o da altro impiegato di carriera direttiva, aggiungendo che, in caso di sottoscrizione per delega, sia onere dell’ Amministrazione fornirla anche a fronte di una generica contestazione di parte. Nello specifico, tuttavia, occorreva rilevare che l’ accertamento opposto fosse atto emesso dal comune, pertanto se ne invocava l’ applicazione dell’ art. 11, comma 4 del dlgs 504/1992, che impone che vi sia una delibera comunale o del sindaco con cui sia designato il funzionario legittimato alla sottoscrizione di quei provvedimenti che impegnano all’ esterno l’ amministrazione comunale.
Nella fattispecie nessuno di tali atti era stato depositato dal comune resistente. Ciò in spregio alla citata normativa speciale del dlgs 504, decreto specifico sulla finanza locale, la quale, di certo non abrogata nemmeno dal successivo dlgs 267/2000, pur maggiormente incentrato sugli aspetti della qualifica dirigenziale del soggetto che non sugli atti autorizzativi, impone questi ultimi come necessari ai fini della valida sottoscrizione degli atti accertativi. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei contribuenti affermando come la Ctr avesse fatto malgoverno dei suddetti principi in merito alla sottoscrizione dell’ avviso di accertamento comunale.
() I ricorrenti eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell’ ente locale impositore dei soggetti sottoscrittori, per difetto di motivazione, anche con riferimento alla impossibilità di verificare i conteggi per la determinazione della pretesa fiscale e l’ eccessiva applicazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Lecco, previa riunione, con sentenza n. 143/01/14, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti impositivi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Il comune di Dolzago proponeva appello, rilevando la sussistenza del potere rappresentativo dei funzionari che avevano sottoscritto gli atti impositivi, in forza delle norme previste dal dlgs n. 267 del 2000. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame. Avverso la pronuncia i contribuenti propongono ricorso per cassazione (). a) L’ art. 42 del dpr n. 600 del 1973 rubricato «Avviso di accertamento» prevede espressamente che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti «dal capo dell’ ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’ avviso di accertamento a emanare l’ atto, è onere dell’ Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’ esistenza della delega in capo al delegato (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016).() b) Nella fattispecie, si contesta che gli avvisi impugnati non recano la sottoscrizione di un funzionario designato dalla giunta comunale o delegato dal sindaco, ai sensi dell’ art. 11, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992.() I ricorrenti lamentano che non è rinvenibile negli atti del comune di Dolzago alcuna delibera di giunta di nomina dei funzionari sottoscrittori degli avvisi impugnati, né una delega del sindaco agli stessi . Né risulta che nel corso del giudizio l’ ente comunale abbia prodotto o fatto riferimento nei propri scritti ad alcuna delibera autorizzativa, né a deleghe conferite dal sindaco, riconducendo la titolarità alla apposizione della sottoscrizione dell’ atto impositivo al dlgs n. 267 del 2000.() La Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo la legittimità degli avvisi impugnati pur se privi di valida sottoscrizione, laddove tale potere doveva essere conferito con delibera di giunta, o con specifica delega del sindaco, nella fattispecie non sussistente.()

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