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Gli interventi per la finanza territoriale contenuti nella legge di conversione del DL 18/2020
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia). In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel provvedimento ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo delle disposizioni di natura finanziaria.
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli
Prevista una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
E’ stabilito che, al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data del 30 aprile 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. Nel termine di trenta giorni dalla data del 30 aprile 2020 le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11L. 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. Disposizioni inserite in sede di conversione (art. 65, commi 2-ter e 2-quater).
Donazioni a favore degli Enti locali territoriali
L’art. 66, stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27L. 13 maggio 1999, n. 133.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27L, 13 maggio 1999, n. 133, ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19″.
Nella stessa circolare l’Agenzia ha chiarito, altresì, che, coerentemente con la finalità perseguita dall’art. 66D.L. n. 18/2020, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione:
– le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27L. 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio;
– donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso art. 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.
Tale conclusione, continua l’Agenzia, risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell’art. 4 del Decreto che al comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
L’Agenzia delle entraste nella risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 ha chiarito che è sufficiente, ai fini della detrazione, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 66).
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
E’ prevista la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo. La sospensione si ripercuoterà sulle entrate degli enti territoriali.
E’ stabilito che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 95)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
E’ consentito alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. E’ stabilito che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 107-bis).
L’utilizzo degli avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza
E’ attribuita alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni che ampliano la facoltà di ricorso all’avanzo di amministrazione e la rendono possibile, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo di regioni, province autonome ed enti locali.
Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza COVID-19.
Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti( (e che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all’organo consigliare) e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
E’ stabilito che in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, Le regioni e gli enti locali sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli Enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. E’ autorizzato l’utilizzo dell’avanzo libero di cui al precedente periodo, per una percentuale non superiore all’80 per cento, già dal momento in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019. Ciò anche nell’eventualità in cui l’ente locale sia in esercizio provvisorio, a condizione che l’organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi del TUEL.
Infine, è disposto che, in deroga alle disposizioni contabili vigenti per le regioni e le province autonome, limitatamente all’ esercizio finanziario 2020:
a) è consentito all’organo esecutivo (cioè alla giunta) di disporre variazioni al bilancio di previsione “in via di urgenza” e sulla base di una specifica motivazione. Tali variazioni dovranno essere ratificate, con legge, a pena di decadenza, entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre (anche se a tale data non sia ancora scaduto il termine dei novanta giorni);
b) l’organo consigliare (cioè il Consiglio regionale o l’assemblea legislativa, a seconda della dizione utilizzata nei vari statuti), nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. In sede di conversione le disposizioni hanno subìto correzioni ed interazioni (art. 109).
L’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza
E’ consentito agli enti locali di utilizzare (anche integralmente) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni irrogate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Gli enti locali potranno avvalersi di tale facoltà esclusivamente per l’esercizio finanziario 2020 e nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio. In sede di conversione la disposizione non ha subìto modificazioni (art. 109, comma 2, terzo periodo).
Rinvio questionari Sose
Il termine (di sessanta giorni) di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle province e delle città metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni. La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 110)
Il Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
Il Fondo è destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane.
Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
In attuazione a queste disposizioni il Ministero dell’interno ha emanato il decreto 16 aprile 2020. La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 114).
Il Fondo per personale polizia locale
E’ prevista la istituzione, presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, di un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario per personale polizia locale e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19.
Ministero dell’interno ha emanato il decreto 16 aprile 2020. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 115, comma 2).
Proroga termini per opere di efficientamento energetico nei piccoli comuni
Si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall’assegnazione del contributo. Tale disposizione trova applicazione solo per l’anno 2020.
La disposizione richiamata stabilisce che per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2020 è autorizzata l’implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. A partire dall’anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio (adesso c’è la proroga di 6 mesi) di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno (adesso c’è la proroga di 6 mesi). I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 125, comma 1).
Clausola di salvaguardia
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 125-ter).

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