Print Friendly, PDF & Email
Nuova Imu, per i comuni mani libere sui regolamenti 
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi – 06 Maggio 2020
 
Per i comuni si avvicina la scadenza per fare delle scelte ad hoc sulla nuova Imu. Entro il prossimo 30 giugno, infatti, dovranno essere adottati i regolamenti, la cui finalità è quella di introdurre delle regole nei limiti consentiti dalla legge. Per dare una mano agli enti locali, con una nota pubblicata il 30 aprile scorso l’ Ifel (istituto di finanza locale dell’ Anci) ha fornito indicazioni sulla nuova imposta, allegando uno schema di regolamento.
Nel regolamento vengono delineate le norme che gli enti possono introdurre, in particolare, sui valori delle aree edificabili, sui limiti al potere di accertamento, sui rimborsi per le aree divenute inedificabili, con relativi termini massimi per la loro retroattività, che non può andare oltre i 5 anni precedenti. Nello schema di regolamento Imu predisposto dall’ Ifel, il riferimento normativo è rappresentato dall’ articolo 1, comma 777, della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), che attribuisce agli enti le facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di mercato delle aree edificabili, di limitare il potere di accertamento, di disporre il rimborso per le aree divenute inedificabili, in seguito alle modifiche urbanistiche.
I comuni possono stabilire, con delibera del consiglio, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree, al fine di limitare il potere di accertamento, qualora l’ imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Ancora oggi, però, non è pacifico se l’ amministrazione locale possa accertare un valore maggiore, rispetto a quello deliberato, qualora il contribuente versi l’ imposta uniformandosi a quello prestabilito. Al riguardo la Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha chiarito che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l’ ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza.
La deliberazione non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento dell’ imposta. L’ ente si obbliga a ritenere congruo il valore nel caso in cui sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. È evidente, tuttavia, che il valore minimo è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, se contraddetto da un valore maggiore accertato dall’ ente impositore. Va rilevato, però, che con altre pronunce la Cassazione ha sempre ritenuto congrui i valori deliberati dal consiglio. Inoltre, il regolamento può prevedere il rimborso dell’ imposta pagata per le aree divenute inedificabili.

Torna in alto